Quesiti concorsuali a risposta multipla e legittimità degli elementi distrattori (TAR Lazio n. 547 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici con prova scritta a risposta multipla, l’Amministrazione può inserire elementi distrattori, in ragione della stessa modalità di selezione dei candidati, purché il quesito rimanga univoco e consenta l’individuazione di una sola risposta corretta. La legittimità del quesito va valutata sulla base dei testi di riferimento non contestati dalla parte, i quali integrano il parametro tecnico di verifica della correttezza della soluzione indicata dall’Amministrazione. La censura che prospetti una pluralità di risposte esatte è infondata quando la soluzione alternativa risulti riferita a un contenuto parziale, o a una fase soltanto del processo produttivo, diverso da quello oggetto della domanda.
Il Fatto
Il Ministero, con decreto ministeriale n. 201 del 2020 e decreto dirigenziale n. 499 del 2020, ha indetto il concorso per l’assunzione di docenti della scuola secondaria, per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, nella classe di concorso B018 — Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda. La ricorrente ha partecipato alla prova scritta, basata su 50 quesiti a risposta multipla, conseguendo 66 punti su 100.
L’interessata ha impugnato gli atti del procedimento contestando la congruità di quattro quiz. Il Ministero si è costituito e, in autotutela, ha attribuito il punteggio riferibile a uno dei quesiti contestati, per un totale di 68 punti; ciononostante il punteggio minimo non è stato raggiunto. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito pubblicata il 23 settembre 2022. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza consolidata secondo cui i quesiti devono essere univoci e consentire l’individuazione di una sola risposta corretta. Su questa premessa esamina le censure ancora rilevanti, relative a tre quesiti.
Quanto al quesito sullo sviluppo taglie, il Tribunale ritiene condivisibile la tesi dell’Amministrazione. L’elemento distrattore è ammissibile, perché la selezione richiede al candidato di ragionare e di escludere le risposte solo apparentemente corrette. Poiché le taglie sono espresse in centimetri mentre per lo sviluppo taglie l’unità di misura di riferimento è il millimetro, la risposta riferita ai centimetri è errata; i testi di riferimento indicati dall’Amministrazione non sono stati oggetto di specifica contestazione.
Riguardo al quesito sull’imbozzimatura, la censura è infondata. Nei due testi di riferimento richiamati risulta che l’operazione riguarda il tessuto, composto da ordito e trama. La soluzione indicata dalla ricorrente è riferita soltanto all’ordito e non anche alla trama, coinvolta nell’operazione di tessitura; essa non può dunque ritenersi corretta.
Circa il quesito sull’addetto al controllo e collaudo, il Collegio osserva che questi opera nell’ambito del sistema qualità del processo produttivo. Egli non si limita all’attività a lavorazione conclusa, ma compie azioni preventive e correttive volte all’eliminazione delle non conformità rispetto allo standard. L’Amministrazione ha quindi legittimamente considerato non corretta la risposta che ha incongruamente delimitato l’attività a una sola fase del processo produttivo.
Il ricorso, previa declaratoria di cessata materia del contendere quanto al quesito oggetto di autotutela, è respinto perché infondato. Sono respinti anche i motivi aggiunti avverso la graduatoria, non affetta da invalidità derivata. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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