Nessun obbligo di resa del conto per l’agente contabile cessato (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 128 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto dinanzi alla Corte dei Conti, il Giudice monocratico designato definisce il procedimento con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., fatta salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c. Il ricorso proposto dalla Procura regionale deve essere rigettato quando risulti insussistente, in capo al soggetto passivo, qualsiasi obbligo di resa del conto giudiziale. In tal caso, previa revoca del decreto già emesso, viene meno la stessa materia del contendere e non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Il Fatto

La Procura Regionale ha adito il Giudice monocratico designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., chiedendo la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, riferito a una struttura ricettiva gestita nel territorio comunale. Il ricorrente assumeva la qualità di agente contabile esterno per il comune.

Con decreto n. 56/2020 del 21.07.2020 il Giudice aveva fissato i termini per la presentazione e il deposito del conto. L’amministrazione comunale, con successiva nota, ha però segnalato che la struttura ricettiva aveva cessato l’attività in data 29/12/2016. La Procura ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo nella richiesta all’udienza di discussione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del rito. Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al Giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., viene definito dal medesimo con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c., salvo il caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, per il quale è deputata la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c.

Sul punto la decisione richiama espressamente un orientamento consolidato, citando le sentenze della Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche nn. 139/2018, 167/2019 e 170/2019, della Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria nn. 182/2019 e 183/2019, della Sezione Giurisdizionale per l’Umbria n. 35/2017 e della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania n. 472/2016.

Nel merito, dagli atti emerge che in capo al soggetto passivo del giudizio non risulta sussistente alcun obbligo di resa del conto giudiziale. La cessazione dell’attività della struttura ricettiva, risalente a epoca anteriore all’esercizio cui il conto si riferisce, priva di fondamento la pretesa della Procura contabile.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Il Giudice pronuncia previa revoca del decreto precedentemente emesso e dichiara che non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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