Gestione economale e principio di annualità: addebito solo per spese non inerenti (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 170 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione del principio di annualità che governa le gestioni economali rende irregolare il conto giudiziale reso dall’agente contabile. Tale violazione, tuttavia, non comporta di per sé l’addebito della spesa all’economo. Il principio di annualità deve essere soppesato alla luce del principio di inerenza, di natura sostanziale, che consente di addossare o meno all’agente la spesa mal rendicontata. Ne consegue che solo le spese prive di giustificazione causale, non conformi al regolamento economale o estranee ai fini istituzionali dell’ente, possono essere poste a carico dell’agente. Le spese inerenti, ancorché rendicontate in violazione dell’annualità, vanno ammesse a discarico.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione economale di un’azienda ospedaliera per l’esercizio finanziario 2017. Il magistrato istruttore, con la relazione, aveva concluso per l’irregolarità del conto e per l’addebito all’economo di somme per rimborsi di spese di viaggio, spese per autovetture, spese varie e spese di rappresentanza.
L’agente ha rivendicato la correttezza del proprio operato, allegando documentazione giustificativa. Dopo un’ordinanza di rimessione al magistrato designato, la relazione integrativa ha rideterminato l’addebito in € 15.743,00. L’agente ha depositato ulteriore memoria con nuovi giustificativi, e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
La contestazione prevalente mossa in sede istruttoria ha riguardato la violazione del principio di annualità della gestione. L’economo ha sostenuto che il rimborso sarebbe avvenuto per cassa alla consegna della documentazione nel 2017 e che le spese di fine anno sarebbero state rendicontate nell’esercizio successivo.
La Sezione non condivide tale argomentazione. Il fondo cassa economale è finalizzato al pagamento delle piccole spese, nei limiti dei regolamenti di contabilità di ogni ente, e deve essere rendicontato e pagato al momento della richiesta, non in un momento successivo. La giurisprudenza contabile ha riconosciuto la derogabilità del principio solo per gli esercizi del periodo emergenziale da Covid-19, con la sentenza Sezione Calabria n. 120/2025, mentre al di fuori di tale momento straordinario continuano a valere i principi generali. Le spese economali costituiscono una deroga rispetto alla programmazione degli acquisti e trovano fondamento nell’esigenza di far fronte con immediatezza alle spese necessarie per il funzionamento degli uffici.
L’economo, quale agente contabile assoggettato alla responsabilità connessa al maneggio di denaro pubblico, è tenuto a verificare, sotto la propria personale responsabilità, l’ammissibilità delle spese. La gestione economale è una gestione di mera cassa in regime di anticipazione e il fondo non può essere utilizzato per aggirare le disposizioni in tema di assunzione di impegno di spesa, neppure mediante l’artificiosa parcellizzazione delle spese.
La Sezione richiama poi la giurisprudenza della Sezione (Sezione Calabria n. 193/2023) secondo cui la mera violazione del principio di annualità, pur conducendo alla declaratoria di irregolarità, non implica di per sé l’addebito laddove le spese siano state inerenti e conformi ai fini istituzionali. Su questa base il Collegio ammette a discarico le spese conformi al regolamento economale, in particolare quelle per missioni verso il personale dipendente e, limitatamente al personale dell’ospedale Niguarda di Milano, quelle coperte dal protocollo d’intesa. Sono invece confermati gli addebiti per le spese prive di giustificazione causale, per i rimborsi a personale non dipendente, per gli scontrini illeggibili e per le spese qualificate come di rappresentanza ma relative a pranzi e festeggiamenti in mera occasione di eventi interni, non definibili come istituzionali.
Il conto è pertanto dichiarato irregolare e l’addebito iniziale, pari a € 15.743,00, è rideterminato in € 12.728,57, oltre interessi dalla pubblicazione fino all’effettivo soddisfo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.