Cessazione materia contendere nel giudizio resa conto agente contabile esterno (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 118 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di resa del conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, e dell’art. 142 c.g.c. La trasmissione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile esterno, in ottemperanza al decreto di fissazione del termine, determina la cessazione della materia del contendere. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura Regionale aveva chiesto al giudice monocratico, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, con richiesta di applicare una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato inadempimento e di fissare la scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente contabile. Il giudice, con decreto n. 30/2020 del 15/05/2020, aveva fissato i termini per la presentazione e il deposito del conto.

Successivamente il comune comunicava che, a seguito della notifica dei decreti per resa di conto per l’anno 2018 e del confronto con la banca dati dell’anagrafe tributaria, le strutture interessate — tra cui quella in epigrafe — avevano trasmesso il conto giudiziale, debitamente parificato. Con istanza del 26/09/2024 il P.M. chiedeva la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. All’udienza di discussione il P.M. insisteva nella richiesta.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico ricostruisce anzitutto il modello procedimentale del giudizio di resa del conto. Introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., esso viene definito dal medesimo con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., con salvezza della fase collegiale prevista dall’art. 142 c.g.c. per l’opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7. Il Collegio richiama a sostegno la giurisprudenza contabile delle Sezioni giurisdizionali per le Marche, la Liguria, l’Umbria e la Campania.

Accertato in fatto che il conto relativo all’anno 2018 è stato trasmesso alla Segreteria della Sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 30/2020, il giudice ne trae la conseguenza richiesta dal P.M.: la cessazione della materia del contendere. Venuta meno la ragione del giudizio di resa, per essere stato il conto depositato, non residua alcuna utilità nella prosecuzione del procedimento.

Il giudice precisa però il perimetro della propria statuizione. La pronuncia di cessazione non esaurisce il controllo sul conto: restano infatti impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del medesimo conto, demandate al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Su questo punto la Corte richiama nuovamente la giurisprudenza delle Sezioni per il Veneto e per la Campania.

La decisione, assunta in composizione monocratica e in Camera di Consiglio successiva all’udienza del 4 dicembre 2024, dichiara quindi cessata la materia del contendere, senza pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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