Giudizio di resa del conto e insussistenza dell’obbligo dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 130 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per resa del conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, dinanzi al collegio di cui all’art. 142 c.g.c. Il ricorso del Pubblico Ministero contabile, volto alla fissazione del termine per la presentazione del conto giudiziale, deve essere rigettato quando non risulti sussistente alcun obbligo di resa del conto in capo al soggetto indicato come agente contabile.
Il Fatto
La Procura regionale ha adito il giudice monocratico con ricorso per resa di conto, chiedendo la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, con riferimento alla gestione di una struttura ricettiva, oltre all’applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di inadempimento e alla fissazione, in caso di ulteriore inerzia, della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente contabile.
Con decreto il giudice monocratico ha fissato i termini per la presentazione e il deposito del conto. L’agente contabile ha poi trasmesso copia della ricevuta SUAP del comune di riferimento, dalla quale emerge la cessazione dell’attività della struttura in data anteriore. La Procura ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo in tale richiesta all’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla qualificazione del giudizio di resa del conto, che in forza dell’art. 141, comma 2, c.g.c., viene definito dal giudice monocratico con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. Alla base di tale assetto resta salva la fase collegiale prevista dall’art. 142 c.g.c. in caso di opposizione ai decreti adottati ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7.
Su questo punto il decidente richiama un indirizzo consolidato delle sezioni giurisdizionali regionali, chiamando in causa le sentenze della Sezione per le Marche nn. 139/2018, 167/2019 e 170/1029, della Sezione per la Liguria n. 182/2019 e n. 183/2019, della Sezione per l’Umbria n. 35/2017 e della Sezione per la Campania n. 472/2016.
Venendo al merito, il giudice rileva come dagli atti sia emerso che a carico del soggetto passivo del giudizio non risulti sussistente alcun obbligo di resa del conto giudiziale. Venuto meno il presupposto stesso dell’azione, il ricorso della Procura contabile non può trovare accoglimento.
La pronuncia si conclude quindi con la revoca del decreto precedentemente emesso e il rigetto del ricorso. Non si dà luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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