Obbligo di resa del conto per il consegnatario di beni mobili comunali (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 82 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il responsabile di settore di un ente locale, nominato consegnatario dei beni mobili ad uso di ufficio, è agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale. L’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 individua come agente contabile chi sia incaricato della gestione dei beni dell’ente, con nozione più ampia di quella desumibile dagli artt. 6 e 10 d.P.R. n. 254/2002. L’autonomia regolamentare degli enti locali in materia di contabilità, riconosciuta dall’art. 152 d.lgs. n. 267/2000, consente di assoggettare al debito di custodia e all’obbligo di rendicontazione anche i responsabili dei beni destinati all’uso quotidiano degli uffici. L’eventuale inefficacia del provvedimento di nomina per omessa pubblicazione o notificazione non esclude l’obbligo di resa del conto quando il soggetto, di fatto, gestisca i beni pubblici come agente contabile di fatto.
Il Fatto
Il Pubblico Ministero contabile chiedeva alla Sezione giurisdizionale di assegnare a un dirigente di un Comune, nella qualità di agente contabile-consegnatario dei beni mobili di un Settore, un termine per la presentazione dei conti giudiziali relativi agli esercizi 2022 e 2023, con contestuale ordine all’amministrazione per gli adempimenti conseguenti.
Il giudice designato accoglieva la richiesta con decreto n. 196/2025. Il destinatario proponeva ricorso in opposizione ex art. 142 c.g.c., eccependo la insussistenza dell’obbligo di resa del conto sotto il profilo oggettivo, soggettivo e della efficacia della nomina.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’opposizione. Sul piano oggettivo, il ricorrente sosteneva che il debito di custodia sorgerebbe solo in presenza di una gestione di magazzino con carichi, scarichi e rimanenze, mentre i beni ad uso di ufficio genererebbero un mero debito di vigilanza, richiamando i principi degli artt. 6 e 10 d.P.R. n. 254/2002 e dell’art. 32 r.d. n. 827/1924.
La Corte osserva che il regolamento di contabilità dell’ente prevede espressamente la possibilità di nominare veri consegnatari con debito di custodia i responsabili dei Settori, con obbligo di resa del conto e responsabilità contabile. Tale facoltà è stata esercitata con il decreto sindacale che ha nominato i responsabili dei sei Settori come consegnatari dei beni presenti nei loro uffici. Il Collegio ritiene che l’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, norma a specialità rafforzata, adotti una nozione di agente contabile più ampia di quella dello Stato, e che l’autonomia regolamentare degli enti locali consenta di rafforzare la tutela dei beni assoggettando al conto anche chi riceve beni ad uso di ufficio.
Quanto alla efficacia della nomina, la Sezione esclude che la pubblicazione all’albo pretorio costituisse requisito di validità del provvedimento, trattandosi di atto a rilevanza individuale per il quale era prevista apposita notificazione, soggetto a pubblicazione solo per finalità di trasparenza. La mancanza di pubblicazione e notificazione sarebbe comunque sanata dal raggiungimento dello scopo nel momento in cui l’interessato ne venga a conoscenza.
Il passaggio dirimente concerne la qualifica di agente contabile di fatto. Anche in assenza di formale investitura o di verbale di consegna, i beni mobili elencati erano già in uso negli uffici del Settore, individuati nel contraddittorio con i responsabili pro tempore. Il subentrante, in mancanza di formale passaggio di consegne, deve presumersi gestore dei beni, vigendo il principio di corresponsabilità tra predecessore e subentrante per confusione di gestione. Chi si ingerisce nella gestione di beni pubblici è tenuto alla resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 93 d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 147 lett. e) c.g.c.
Il ricorso è quindi respinto; la immediata esecutività della decisione ex art. 144, comma 1, c.g.c. fa venir meno la sospensione del decreto opposto, che dovrà essere eseguito nei termini indicati. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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