Conto irregolare per omessa giacenza e tardivi riversamenti: no al discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 71 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto accerta in sede processuale la regolarità dei conti giudiziali resi da chi ha maneggio di denaro o beni pubblici, verificando la correttezza delle gestioni e il corretto utilizzo delle risorse della comunità. Il conto deve essere idoneo a rappresentare, mediante i fatti di gestione, i relativi risultati, secondo il principio positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c., e la sua forma e i suoi contenuti devono essere coerenti con tale finalità. L’omessa registrazione della giacenza di cassa all’atto di assunzione della gestione e il sistematico tardivo riversamento delle riscossioni, in violazione delle cadenze fissate dal regolamento di contabilità, integrano profili di irregolarità che non consentono l’approvazione del conto ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c. e non ammettono l’agente a discarico, anche in assenza di ammanchi. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può costituire mezzo per derogare all’obbligo di rendicontazione e di completa rappresentazione dei fatti di gestione.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto reso da un’agente contabile quale riscuotitore di un Comune per l’esercizio 2019, limitatamente al periodo 1° gennaio – 7 ottobre 2019, avente ad oggetto la gestione delle riscossioni dei diritti di anagrafe. Il conto, depositato nel luglio 2020, espone rimborsi periodici per complessivi € 6.949,20 e riversamenti di pari importo.
Il magistrato istruttore, con relazione del luglio 2025, ha rilevato plurimi profili di irregolarità: il mancato rispetto del termine quindicinale di riversamento, l’omessa indicazione in apertura della giacenza di cassa risultante al 31.12.2018, la carenza del documento riepilogativo delle movimentazioni di cassa. Pur in assenza di ammanchi, il conto è stato sottoposto all’esame della Sezione. L’agente ha depositato memoria, riconoscendo le irregolarità e invocando la non volontarietà della condotta e l’assenza di danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla funzione del giudizio di conto: accertare in sede processuale la regolarità dei conti giudiziali resi da tutti coloro che hanno maneggio di denaro o beni pubblici, per verificare la correttezza delle gestioni e il corretto utilizzo delle risorse. La Sezione richiama la propria giurisprudenza (Corte dei conti Sez. Veneto n. 28/2023), secondo cui le gestioni devono essere organizzate in modo che i risultati siano in ogni momento ricollegabili, in modo certo, chiaro e continuativo, alle scritture elementari e generali dell’ente, e ciò deve emergere dal conto reso.
Il conto deve essere idoneo a rappresentare i fatti di gestione e i relativi risultati, come positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c.. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può costituire mezzo per derogare all’obbligo di rendicontazione né a quello della completa e idonea rappresentazione dei fatti di gestione (richiamate Sez. Piemonte n. 144/2011 e Sez. Calabria n. 122/2022).
Nel caso concreto, il conto è irregolare sotto il profilo della scarsa chiarezza e rappresentatività per l’omessa registrazione della giacenza di cassa al momento di assunzione della gestione, in violazione dell’art. 182, comma 2, R.D. n. 827/1924, che impone all’atto dell’assunzione in funzioni la ricognizione delle casse e delle contabilità. Costituisce altresì indice di irregolarità il pressoché sistematico tardivo riversamento delle riscossioni con cadenza mensile invece che quindicinale, in violazione dell’art. 54 del regolamento di contabilità. Tali modalità operative contravvengono alle regole della corretta gestione economale, con profili di opacità della rendicontazione in astratto forieri di danno.
La Corte supera invece le criticità sulla documentazione riepilogativa, alla luce dei chiarimenti dell’agente circa la consegna in Tesoreria delle sole pagine riassuntive dei versamenti. Non è riferibile all’agente, ma all’Amministrazione, la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione ex art. 139, comma 2, c.g.c..
Il conto, stante la sua irregolarità, non può essere approvato e l’agente non può essere ammesso a discarico. Non è luogo a provvedere sulle spese, in considerazione della natura del procedimento e dell’assenza di ammanchi.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.