Improcedibile il ricorso pensionistico privo di prova della notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 17 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico davanti alla Corte dei conti, modellato sul rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca e il giudice non sia in grado di verificare la regolarità dell’instaurazione del contraddittorio per la mancata produzione, da parte dell’attore, della prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, il giudizio va dichiarato improcedibile. A tale esito si perviene quando il ricorrente non alleghi e comprovi un legittimo impedimento all’assolvimento dell’onere anteriormente all’udienza o nel corso di essa. Il rapporto processuale, in tal caso, non si è mai instaurato e la domanda giudiziale è inidonea a determinare l’ulteriore corso del processo. La declaratoria non è superata dalla sopravvenuta carenza di interesse, che ne costituisce semmai conferma.
Il Fatto
Tre ricorrenti hanno adito la Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, chiedendo l’accertamento del diritto alla rivalutazione integrale del trattamento pensionistico, con decorrenza differenziata per il 2023 e il 2024, e la condanna dell’Istituto previdenziale al pagamento delle somme maturate e non percepite, oltre interessi e rivalutazione.
In via subordinata, hanno sollecitato la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità delle norme di bilancio che avevano limitato la perequazione, per asserita violazione di plurimi parametri costituzionali e convenzionali. Nel giudizio non risulta depositata la prova della notifica all’INPS del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, con conseguente mancata costituzione dell’Istituto e mancata comparizione di tutte le parti all’udienza.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico rileva anzitutto un difetto procedimentale decisivo: i ricorrenti non hanno depositato la prova dell’avvenuta notificazione alla parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione udienza, pur ritualmente notificato dalla Segreteria. L’art. 155, comma 5-bis, cod. giustizia contabile impone tale adempimento, e la sua inosservanza ha impedito la costituzione di controparte.
Da questo comportamento processuale la Corte ricava la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio, anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 19/2025, depositata il 14 febbraio 2025 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Il riferimento vale a confermare che la pretesa sostanziale non è più coltivabile nei termini prospettati.
Il giudizio è dunque dichiarato improcedibile, perché il rapporto processuale non si è mai instaurato: manca la notifica, entro i termini di legge, all’Amministrazione individuata quale controparte. Il rito pensionistico è notoriamente modellato sul rito del lavoro e su di esso si riflette la relativa disciplina.
Il percorso argomentativo si fonda su un preciso precedente di legittimità: secondo Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21587 del 13.08.2008, qualora il convenuto non si costituisca e il giudice si trovi nell’impossibilità di verificare la regolarità dell’instaurazione del contraddittorio per la mancata produzione del ricorso notificato, il procedimento è legittimamente definito con una pronuncia di mero rito, ricognitiva dell’inidoneità della domanda a determinare l’ulteriore corso del processo. Nello stesso senso la Corte richiama Cass. civ. Sez. VI n. 2005 del 04.02.2015, che conferma la declaratoria di improcedibilità quando il ricorrente non alleghi né provi un legittimo impedimento.
La decisione resta sul piano processuale. Nessuna statuizione è resa sul merito della pretesa perequativa. Le spese non sono liquidate, in coerenza con la natura di mero rito della pronuncia, e la Segreteria è incaricata delle comunicazioni.
Nota della Redazione
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