Giudizio di resa del conto estinto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 17 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, il deposito dei conti giudiziali nel termine assegnato dal giudice designato con decreto ex art. 141 c.g.c. determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La definizione del procedimento avviene con sentenza, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., quale forma più idonea al raggiungimento dello scopo ex art. 38, comma 2, c.g.c. L’avvenuto adempimento dell’obbligo di rendicontazione nei termini assegnati esclude ogni ulteriore accertamento sul merito della gestione.
Il Fatto
La Segreteria della Sezione giurisdizionale comunicava alla locale Procura regionale, ai sensi dell’art. 140 c.g.c., il mancato deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 da parte degli agenti contabili di un Comune. Gli approfondimenti istruttori accertavano che, relativamente alla gestione della concessione dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, i conti degli esercizi 2018, 2019 e 2020 erano stati presentati all’amministrazione — e solo quello del 2020 era stato parificato — ma nessuno risultava depositato presso la segreteria della Sezione. Agente contabile tenuto alla presentazione era una società per azioni.
La Procura regionale promuoveva quindi il giudizio per la resa dei conti ai sensi dell’art. 141 c.g.c. Il giudice designato, con decreto del 24 novembre 2023, assegnava al responsabile del servizio finanziario del Comune il termine del 28 giugno 2024 per il deposito del conto con le pertinenti parificazioni e relazioni degli organi di controllo interno. Con istanza del 30 agosto 2024 la Procura regionale, rappresentando l’avvenuto deposito tramite l’applicazione SiReCo in data 20 giugno 2024, chiedeva la fissazione dell’udienza camerale per la definizione del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha rilevato che i conti giudiziali sono stati depositati nel termine assegnato con il decreto emesso ai sensi dell’art. 141 c.g.c. L’adempimento dell’obbligo di rendicontazione ha dunque privato di oggetto la pretesa della Procura regionale, facendo venir meno l’interesse alla decisione sul merito della resa.
Da qui la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il giudice ha verificato la tempestività del deposito rispetto al termine endoprocedimentale assegnato, che costituisce l’unico profilo rilevante in questa fase: l’avvenuto assolvimento dell’obbligo rende superfluo ogni accertamento ulteriore sulla regolarità delle scritture e sulle eventuali conseguenze delle omissioni contestate.
La Corte ha poi affrontato la questione della forma del provvedimento di definizione. Ha ritenuto che debba adottarsi la sentenza, in primo luogo in ragione del disposto dell’art. 144 c.g.c., che tale forma richiama per l’estinzione del giudizio di resa del conto. In via di ulteriore conforto, il giudice ha osservato che la sentenza è comunque la forma più idonea al raggiungimento dello scopo, secondo la clausola generale dell’art. 38, comma 2, c.g.c.: la definizione con sentenza assicura al provvedimento la stabilità e l’attitudine a definire il rapporto processuale in modo compiuto.
Infine, con riferimento alle spese, la Corte ha escluso ogni pronuncia. L’esito del giudizio, determinato dall’acquisizione del conto nel termine, non giustifica l’irrogazione di oneri a carico delle parti: non vi è luogo a pronuncia sulle spese. Il giudizio è stato pertanto dichiarato estinto, con trasmissione degli atti alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Nota della Redazione
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