Pensione di privilegio: rileva il nesso causale accertato dal CML (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 320 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, avente ad oggetto l’accertamento del diritto al trattamento di pensione privilegiata ai sensi dell’art. 67, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973, il giudice non esercita una cognizione impugnatoria degli atti amministrativi, ma una piena cognizione sul rapporto, estesa all’an e al quantum della pensione. Il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, che spetta in via esclusiva al Comitato di verifica per le cause di servizio in sede amministrativa, è nel processo demandato all’accertamento tecnico del Collegio medico-legale, il cui parere adeguatamente motivato e immune da vizi logici è idoneo a fondare la decisione, anche in senso difforme dalla qualificazione richiesta dal ricorrente. Il diritto alla pensione privilegiata presuppone la sussistenza congiunta della dipendenza da causa di servizio, dell’ascrivibilità a una categoria della tabella A annessa alla legge n. 313/1968 e della non suscettibilità di miglioramento delle infermità.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al contingente speciale del Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con la qualifica di sostituto funzionario, collocato in quiescenza dal 24 dicembre 2022, ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità e il riconoscimento del diritto alla pensione di privilegio, con ascrizione alla sesta categoria, tabella A.

L’istanza amministrativa del 22 novembre 2023 era stata respinta con provvedimento di diniego, che richiamava il parere negativo del CVCS del 30 giugno 2008, a sua volta fondato sul precedente giudizio della CMO che aveva ascritto le patologie alla settima categoria, tabella A, in relazione alla domanda di equo indennizzo. Di qui il ricorso alla Corte dei conti, con richiesta di consulenza tecnica o verificazione per accertare la riconducibilità delle infermità al servizio.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge in via pregiudiziale l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione, osservando che il ricorso, pur richiamando atti relativi alla precedente richiesta di equo indennizzo, ha ad oggetto esclusivamente il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato. Trattandosi di materia pensionistica pubblica, sussiste la giurisdizione contabile.

Quanto alle censure di eccesso di potere e ai vizi del procedimento, il giudice contabile rileva che il giudizio dinanzi alla Corte dei conti non ha natura impugnatoria e non è preordinato all’annullamento degli atti amministrativi, ma si sostanzia in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nella quale il giudice è munito di giurisdizione esclusiva estesa a tutte le questioni inerenti all’an e al quantum della pensione.

Nel merito, la Corte richiama l’art. 67, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973, che subordina la spettanza della pensione privilegiata alla sussistenza congiunta della dipendenza delle infermità da fatti di servizio, dell’ascrivibilità a una categoria della tabella A annessa alla legge n. 313/1968 e della non suscettibilità di miglioramento. Disposta l’acquisizione del parere del Collegio Medico Legale della difesa, Sezione speciale presso la Corte dei conti, questo ha individuato l’esatta diagnosi delle patologie, qualificandole come croniche e non suscettibili di miglioramento, e ne ha accertato la dipendenza da causa di servizio relativamente alla spondiloartrosi diffusa del rachide e alla sinusite mascellare bilaterale, escludendola per la cardiopatia ipertensiva.

Il CML ha fondato l’accertamento sul rapporto informativo, valorizzando le condizioni ambientali e climatiche disagiate e i traumatismi ripetuti sulla colonna da sovraccarico, riconducibili all’attività di addetto alla struttura logistica. La Corte ha ritenuto le argomentazioni medico-legali esaustive e coerenti, dichiarando il parere pienamente condivisibile e idoneo a fondare la decisione di parziale accoglimento: la patologia riscontrata è ascritta all’ottava categoria, e non alla sesta richiesta dal ricorrente. Sono riconosciuti i conseguenti arretrati con interessi legali e rivalutazione monetaria, in regime di cumulo parziale, e le spese sono integralmente compensate per la presenza di pareri medici contrastanti e il parziale accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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