Obbligo di resa del conto giudiziale e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 183 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Tutti i soggetti incaricati della riscossione o del pagamento per conto dell’amministrazione, o che comunque hanno maneggio di pubblico denaro, anche di fatto, rivestono la qualifica di agente contabile e sono tenuti alla resa del conto giudiziale, ai sensi dell’art. 74 del r.d. n. 2440/1923, degli artt. 610 e ss. del r.d. n. 827/1924, dell’art. 44 del T.U. n. 1214/1934 e, per gli enti locali, degli artt. 93 e 233 del d.lgs. n. 267/2000. Il gestore di una struttura ricettiva investito del riversamento dell’imposta di soggiorno assume tale qualifica. Il conto compilato d’ufficio dall’ente, chiuso in pareggio e non contestato dall’amministrazione né dal Pubblico Ministero contabile, va approvato con discarico dell’agente.

Il Fatto

Il Comune ha compilato d’ufficio il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2021, non avendo la società titolare della struttura ricettiva, nella sua qualità di agente contabile, adempiuto all’obbligo di presentazione nonostante i solleciti.

Il Giudice designato, all’esito delle verifiche, ha chiesto la fissazione dell’udienza per la discussione. La Procura Regionale ha espresso parere favorevole per il discarico. All’udienza il Pubblico Ministero ha confermato le conclusioni; l’agente contabile non è comparso.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione soggettiva. Chi è incaricato delle riscossioni o dei pagamenti dell’amministrazione, o comunque ha maneggio di pubblico denaro, è agente contabile e deve rendere il conto, indipendentemente dalla formale investitura. La redazione d’ufficio del conto, a seguito del mancato deposito, impone l’iscrizione a ruolo per la trattazione in udienza collegiale, come previsto dall’art. 147, comma 3, lett. a), c.g.c.

L’obbligo di rendere il conto è passaggio essenziale per ottenere il discarico dall’organo giurisdizionale deputato, in forza dei principi di necessarietà del giudizio di conto riconosciuti dalla Corte costituzionale, sentenza n. 114/1975. Esigenza imprescindibile dell’ordinamento è che chi gestisce beni pubblici dia dimostrazione del loro legittimo impiego e della corretta destinazione.

Nel caso concreto la società, titolare della struttura ricettiva, era investita della riscossione e del riversamento del tributo istituito dall’ente territoriale. Sussistono quindi tutti i presupposti della qualifica di agente contabile. Dall’esame del conto, compilato con il prescritto modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996, emerge che lo stesso chiude in pareggio.

Pertanto la gestione è ritenuta regolare, con approvazione del resoconto e discarico dell’agente. La conclusione è coerente con l’assenza di contestazioni o rilievi da parte dell’ente destinatario degli importi e del Pubblico Ministero contabile. Il discarico esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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