Estinzione del giudizio di resa del conto per tardivo deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 19 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto promosso dalla Procura regionale ai sensi dell’art. 141 c.g.c., il deposito dei conti giudiziali nel termine assegnato dal giudice designato con decreto integra il venir meno dell’interesse alla decisione e determina la cessazione della materia del contendere. Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto. La definizione avviene con sentenza, e non con decreto, in forza del richiamo dell’art. 144 c.g.c. e, in ogni caso, perché tale forma è la più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c. All’esito non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Il Fatto

La Segreteria della Sezione giurisdizionale segnalava alla Procura regionale, con apposite note, il mancato deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari dal 2018 al 2021 da parte degli agenti contabili di un Comune, per le gestioni delle riscossioni della Polizia locale. Dagli approfondimenti istruttori emergeva che i conti erano stati presentati all’amministrazione, ma solo quelli del 2020 e del 2021 erano stati parificati, e che nessuno di essi risultava depositato presso la Segreteria della Sezione.

La Procura promuoveva quindi il giudizio per la resa del conto ai sensi dell’art. 141 c.g.c. Con decreto il giudice designato assegnava al responsabile del Servizio finanziario del Comune il termine del 28 giugno 2024 per il deposito dei conti, con le pertinenti parificazioni e relazioni degli organi di controllo interno. Il Comune provvedeva al deposito in data 20 giugno 2024; la Procura chiedeva allora la fissazione dell’udienza camerale per la definizione del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum si esaurisce nella verifica dell’avvenuto deposito dei conti nel termine assegnato. Il giudice monocratico rileva che i conti sono stati effettivamente depositati nei termini fissati con il decreto assegnativo, sicché l’interesse della Procura alla pronuncia di resa è venuto meno. Da qui la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.

La Corte affronta poi il profilo della forma del provvedimento di definizione. Pur trattandosi di esito non contenzioso, si esclude il decreto e si opta per la sentenza. La scelta si fonda su due argomenti concorrenti: il disposto dell’art. 144 c.g.c., che per il giudizio di resa del conto richiama tale forma, e la clausola generale dell’art. 38, comma 2, c.g.c., che individua nella sentenza la forma più idonea al raggiungimento dello scopo. La motivazione chiarisce così che la declaratoria di estinzione, pur in un giudizio a struttura camerale e a impulso officioso, assume veste decisoria piena.

Sul piano delle conseguenze economiche, il Collegio rileva che, per l’esito del giudizio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese. La definizione resta quindi circoscritta all’accertamento dell’intervenuto deposito e alla declaratoria estintiva, con il solo mandato alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Il percorso argomentativo è lineare: l’adempimento tardivo ma intervenuto prima della decisione esaurisce la pretesa, mentre la qualificazione formale dell’atto di definizione risponde a un’esigenza di coerenza sistematica con la disciplina del giudizio di conto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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