Estinzione del giudizio per resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 62 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento instaurato ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile per la fissazione del termine di presentazione del conto giudiziale ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile. Depositato il conto dall’agente contabile, con parificazione e parere dell’organo di revisione interno, viene meno l’interesse alla pronuncia sul decreto richiesto dal Pubblico Ministero e il giudice dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nella successiva procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale chiede al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 c.g.c., di fissare un termine perentorio all’agente contabile esterno per la presentazione al Comune del conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2020, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificata omissione. L’agente aveva gestito una struttura ricettiva comunale.
Con decreto n. 107/2024 il Giudice fissa il termine per la resa del conto. Nelle more, il Comune trasmette la documentazione tramite l’applicativo DAeD. Alla camera di consiglio il Pubblico Ministero conclude per la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Giudice esamina gli atti e rileva che i conti giudiziali depositati dall’agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno. L’adempimento richiesto dal Pubblico Ministero è dunque intervenuto, sia pure dopo la fissazione del termine.
Quanto alla forma di definizione, il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e la propria precedente pronuncia (Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), secondo cui il giudizio per resa di conto, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale. Tale natura si ricava dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c.
Questa forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico assuma: dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti. Ne consegue che, ai sensi della medesima norma, deve procedersi alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
Il Giudice precisa che restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da svolgersi nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Poiché nel giudizio per resa del conto manca il contraddittorio, non vi è luogo a provvedere sulle spese. Gli atti sono rimessi al Magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
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