Nessuna maggiorazione contributiva senza esposizione qualificata ultradecennale all’amianto (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 184 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, come modificata dalla legge n. 271/1993, presuppone un’esposizione qualificata ultradecennale alle polveri di amianto, con superamento del valore-soglia di concentrazione media annua previsto dalla normativa vigente, pari a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. Tale soglia va verificata per ciascun anno singolarmente considerato e l’anno in cui non sia superata non può essere computato ai fini del decennio. Il mero contatto con manufatti o campioni di materiale contenente amianto non integra di per sé l’esposizione qualificata richiesta dalla legge.
Il Fatto
Una lavoratrice, già dipendente civile del Ministero della Difesa presso l’arsenale della Marina Militare di Taranto dal 18 ottobre 1982 e cessata dal servizio al 1° gennaio 2020, ha adito la Corte dei conti per l’accertamento dell’esposizione ultradecennale all’amianto e la conseguente rivalutazione dei contributi previdenziali in misura dell’1,5%, con rideterminazione del trattamento pensionistico e arretrati.
Dopo il rigetto dell’istanza amministrativa da parte dell’INPS, la ricorrente ha dedotto di aver svolto, nel laboratorio chimico dell’arsenale, attività di analisi su materiali e campioni contenenti amianto, in ambienti contaminati. L’INPS ha eccepito la decadenza e la prescrizione, contestando nel merito la sussistenza dei requisiti dell’esposizione qualificata.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto respinto le eccezioni preliminari. L’eccezione di decadenza ex art. 47, comma 5, del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, è infondata: la ricorrente ha presentato domanda all’INAIL il 4 dicembre 2001 e l’ha reiterata il 13 giugno 2005, entro il termine del 15 giugno 2005 decorrente dalla pubblicazione del d.m. 27 ottobre 2004. Parimenti infondata è l’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, riferendosi la fattispecie alla rivalutazione contributiva e non al versamento dei contributi.
Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha aderito alle conclusioni del CTU, che ha escluso un’esposizione qualificata della ricorrente. La consulenza tecnica, pur non contestando lo svolgimento di operazioni di analisi su materiali contenenti amianto, ha dimostrato che a tale presenza non può ricondursi un’esposizione superiore al valore-soglia di 100 fibre/litro come media su otto ore.
I campionamenti di aria e polveri effettuati nel laboratorio chimico tra il 1990 e il 2003 non hanno prodotto valori prossimi o superiori al limite di legge. L’unico rilievo superiore alla soglia, pari a 0,117 ff/cm³, è stato ricondotto a una diversa e plausibile spiegazione, legata all’esecuzione di più analisi nella stessa giornata o al rimescolamento di polveri depositate.
Il giudice ha inoltre ritenuto non significativa la documentazione di parte sulla presenza di fibre totali, poiché il dato rilevante attiene alle sole fibre di amianto aerodisperse. Le osservazioni del consulente di parte sono state adeguatamente contrastate dal CTU, che ha confermato l’assenza di esposizione qualificata per il personale addetto a funzioni di laboratorio, tra cui le posizioni ricoperte dalla ricorrente.
La Corte ha infine escluso che l’uso di dispositivi di protezione fosse stato introdotto solo con la normativa del 2008, risultando previsto già all’epoca l’impiego di mascherine specifiche. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite stante la natura tecnica della questione, salvo il compenso del CTU posto a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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