Pensione privilegiata per infermità neuro-radicolare oggettivata: ascrizione Tabella A (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 115 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente statale ha diritto alla pensione privilegiata quando le menomazioni dell’integrità personale dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili a una delle categorie della Tabella A. Ai fini dell’ascrizione, la patologia rachidea a connotazione neuro-radicolare cronica, oggettivata da indagini elettrofisiologiche e accompagnata da limitazioni funzionali stabili del rachide, integra una menomazione stabile e non lieve riconducibile all’ottava categoria della Tabella A, e non alla Tabella B propria della mera algia meccanica. Il giudizio tecnico del consulente officiato, congruamente motivato e fondato su solide evidenze mediche, è immune da vizi logici e merita piena condivisione. La dipendenza da causa di servizio richiede che il servizio operi come concausa efficiente e determinante, non essendo sufficiente la mera coincidenza cronologica. Accolta la domanda, sugli arretrati spettano interessi legali e, nei limiti del maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Un dipendente statale, in congedo per dimissioni volontarie, ha chiesto alla Corte dei conti il riconoscimento della pensione privilegiata di ottava categoria Tabella A in relazione a una patologia lombosacrale, con decorrenza dalla domanda e con gli accessori. In precedenza il Comitato di verifica aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio per una sola infermità, mentre l’INPS aveva conferito la pensione ordinaria di anzianità e, in luogo del trattamento privilegiato, un’indennità una tantum per quattro annualità.
L’Istituto si è costituito chiedendo il rigetto e, in via gradata, l’applicazione del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. La questione è giunta al giudice perché il ricorrente contestava l’ascrizione della patologia alla Tabella B, sostenendo l’inquadramento nella Tabella A.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha inquadrato la fattispecie nell’art. 64, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce la pensione privilegiata al dipendente che, per infermità dipendenti da fatti di servizio, abbia subito menomazioni ascrivibili a una categoria della Tabella A. Ai sensi del comma 3, le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui i fattori di servizio operano come concausa efficiente e determinante quando, in modo prevalente rispetto ai fattori estranei, abbiano contribuito a determinare l’effetto dannoso. Il servizio deve esercitare un’influenza giuridicamente rilevante, iscrivendosi nel momento genetico o nel decorso evolutivo dell’infermità, non essendo sufficiente la mera coincidenza cronologica tra l’insorgere della patologia e la prestazione del servizio.
Poiché erano necessari accertamenti medico-legali, la Corte ha disposto consulenza al Collegio Medico Legale istituito presso la Corte dei conti, con quesito sull’ascrizione della patologia alla Tabella A o B. Acquisito il parere definitivo, il giudice lo ha ritenuto congruamente motivato, coerente con il quadro documentale e immune da vizi logici, non ravvisando motivi per disattendere il giudizio tecnico.
Il consulente ha ricondotto l’infermità a un quadro unitario di spondiloartrosi lombosacrale con discopatia erniaria e poliradicolopatia cronica bilaterale a prevalenza L5, con danno assonale motorio disomogeneo, confermato dai reperti elettrofisiologici. Ha distinto la mera algia meccanica rachidea, ascrivibile a Tabella B, dalle menomazioni a connotazione neurogena, che richiedono l’inquadramento in Tabella A quando il deficit neurologico periferico sia oggettivato da indagini elettrofisiologiche, si accompagni a limitazioni funzionali stabili e non raggiunga le soglie di gravità delle categorie superiori.
La Corte ha quindi accolto la domanda, riconoscendo il diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria Tabella A dalla data di presentazione della domanda, con gli arretrati e, su questi, interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti del maggior importo differenziale. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni e il ricorso al supplemento istruttorio.
Nota della Redazione
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