Resa del conto giudiziale per beni in custodia e non in vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 243 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli Enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254/2002, presuppone l’identificazione soggettiva ed oggettiva di un effettivo debito di custodia. Lo spartiacque tra consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa, e consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato, risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio dei beni. Il conto che si sostanzi in una mera elencazione ricognitiva di beni eterogenei riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente, assoggettati a semplice vigilanza, non è soggetto a resa e il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’Amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un dipendente di un Comune, chiamato a rispondere in qualità di consegnatario di beni per l’esercizio finanziario 2019. Il conto giudiziale è stato presentato dal nominato consegnatario con riferimento al presunto debito di custodia sui beni mobili di pertinenza dell’Ente.
Nella relazione istruttoria il Magistrato dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 10 ottobre 2024, chiede la declaratoria di inammissibilità o comunque di improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la fattispecie oggettiva del conto. La gestione non riguarda beni o materie per i quali il consegnatario abbia debito di custodia, ma si sostanzia in un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei di natura diversa, anche a carattere durevole, in uso presso le articolazioni dell’Ente e riconducibili allo stato patrimoniale dell’Amministrazione.
Da qui il criterio distintivo. L’elemento tassativo e ineludibile è individuato nella gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali: i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano incremento o decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con configurazione di un obbligo restitutorio. Solo il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’Ente e alimentato da produzione o acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative, è obbligato alla resa del conto.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’Ufficio.
Il Collegio aderisce alla consolidata giurisprudenza contabile richiamata (tra le altre, Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017, Sezione Giurisdizionale Piemonte n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023). Non essendo individuabili nel conto i beni per i quali sia previsto un effettivo debito di custodia, e ravvisandosi una mera elencazione ricognitiva, la Corte esclude l’obbligo di resa e dichiara improcedibile il giudizio, disponendo la restituzione del conto all’Amministrazione, nulla per le spese.
Nota della Redazione
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