Resa del conto giudiziale e debito di vigilanza sui beni mobili comunali (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 253 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli Enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254/2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia. Esso è configurabile soltanto in capo al consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e con un obbligo restitutorio dei beni. Il mero debito di vigilanza, gravante sui dipendenti addetti alle articolazioni funzionali dell’Ente per la sorveglianza sull’uso dei beni, non è titolo idoneo alla resa del conto. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’Amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un dipendente di un Comune, qualificato consegnatario di beni mobili per l’esercizio finanziario 2019. Il conto giudiziale è stato presentato con riferimento al presunto debito di custodia sui beni dell’Ente.
Nella relazione istruttoria il magistrato dubita di tale qualificazione, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 10 ottobre 2024, chiede la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il Pubblico Ministero concorda, instando per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene alla distinzione tra consegnatari di beni mobili per debito di custodia, qualificabili agenti contabili e obbligati alla resa del conto giudiziale, e consegnatari per debito di vigilanza, qualificabili agenti amministrativi e non obbligati.
Il Collegio individua l’elemento tassativo e ineludibile di discrimine esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio, determinando incrementi o decrementi degli oggetti ricevuti in consegna, configurano un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.
L’obbligo di resa del conto, si osserva, non può dunque prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia del quale è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’Ente e alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura, al contrario, in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’Ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e sulla gestione delle scorte operative assegnate all’Ufficio. Il Collegio aderisce alla consolidata giurisprudenza contabile, richiamando numerose pronunce della stessa Sezione piemontese e di altre Sezioni giurisdizionali.
Nel caso concreto i beni oggetto del conto sono eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni del Comune, riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente. Non si ravvisa una tipica gestione di cassa o magazzino, ma una mera elencazione ricognitiva. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio e dispone la restituzione del conto all’Amministrazione, nulla per le spese.
Nota della Redazione
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