Dipendenza da causa di servizio e legittimazione passiva dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 104 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, sussiste la legittimazione passiva dell’INPS, chiamato in causa per ordine del giudice, in quanto il ricorrente ha interesse a rendere opponibile all’Istituto previdenziale, competente a liquidare l’eventuale futuro trattamento pensionistico maggiorato, la sentenza che accerta tale dipendenza. Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie cronico-degenerative del rachide, pur rilevando l’origine prioritariamente legata al fisiologico invecchiamento dei tessuti, assumono carattere determinante le cause accessorie connesse all’attività lavorativa, quali la postura errata protratta, i traumatismi ripetuti e la movimentazione manuale dei carichi. Il difetto di procura allegato al ricorso introduttivo è sanato dal deposito successivo di un nuovo ricorso corredato di procura su foglio separato riferita al medesimo giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale dell’Aeronautica Militare, presentava domanda amministrativa per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia discale diagnosticata come protrusioni discali multiple con ernie in D11-D12 e L4-L5 e con sofferenza radicolare accertata. Ottenuta risposta negativa, proponeva ricorso dinanzi alla Corte dei conti chiedendo la dichiarazione di dipendenza da causa di servizio e la concessione della pensione privilegiata.
Il Ministero della Difesa eccepiva la carenza di giurisdizione, rilevando che nella domanda amministrativa non era stata richiesta anche la pensione privilegiata. Con sentenza n. 115 del 2023 il giudice, dopo aver chiamato in causa l’INPS, dichiarava inammissibile il ricorso quanto alla pensione privilegiata e disponeva il prosieguo per la sola dipendenza da causa di servizio. L’INPS eccepiva il difetto di procura del difensore e il difetto di legittimazione passiva. Disposta CTU, all’udienza del 10.12.2024 la causa passava in decisione.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte rileva che dal ricorso introduttivo non emergeva il codice fiscale del difensore né la procura. Tuttavia il procuratore, il 7.6.2023, ha depositato un nuovo ricorso — il primo conteneva un errore nel nome della parte — corredandolo di procura su foglio separato riferita al medesimo giudizio. L’eccezione di difetto di procura è pertanto superata, risultando la stessa rispettosa del dettato degli artt. 83 e ss. c.p.c.
In via preliminare la Corte afferma la legittimazione passiva dell’INPS. L’Istituto era stato chiamato in giudizio per ordine del giudice e contestava tale qualificazione. Il Collegio ritiene che sussista un interesse attuale del ricorrente a rendere opponibile all’Istituto previdenziale, competente a liquidare l’eventuale futuro trattamento pensionistico maggiorato, la sentenza che accerta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità. Gli evidenti riflessi sul riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato giustificano la partecipazione dell’INPS al giudizio. Sul punto viene richiamata, ex pluribus, la Sez. giur. Sardegna n. 40 del 23.3.2017.
Nel merito la domanda è accolta sulla base delle risultanze della commissione di verifica incaricata dalla Corte. Il giudizio diagnostico conferma la patologia denunciata. La storia lavorativa del ricorrente evidenzia un impiego continuativo in attività operative di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, con operazioni di sfalcio, riparazione di infissi, sistemazione di cancelli e recinzioni, occasionali rifacimenti di intonaci, tinteggiature e demolizioni.
La Corte osserva che, pur derivando la patologia in via prioritaria dal fisiologico invecchiamento dei tessuti, appaiono determinanti, per l’insorgenza precoce e il peggioramento del quadro clinico, una serie di cause accessorie: la postura errata protratta, i traumatismi ripetuti e le condizioni tipiche della mansione di manutentore. A tale genesi concorrono in modo sinergico le posture obbligate con elevati carichi sui dischi intervertebrali, le vibrazioni trasmesse al corpo intero e la movimentazione manuale dei carichi, spesso effettuata senza ausili meccanici e superando scale e dislivelli. Ne deriva, per la Corte, la derivanza da causa di servizio della patologia contratta durante l’attività lavorativa, con conseguente accoglimento della domanda. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del Ministero della Difesa, con compensazione verso l’INPS.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.