Obbligo di resa del conto giudiziale solo per il consegnatario per debito (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 245 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali, presuppone l’identificazione, soggettiva ed oggettiva, di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Tale obbligo sussiste soltanto quando la gestione del bene o delle materie si sostanzi in una tipica gestione di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, tale da configurare un obbligo restitutorio. Il consegnatario per debito di vigilanza, gravato della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso alle articolazioni funzionali dell’ente, è qualificabile agente amministrativo e non è obbligato alla resa del conto. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto, iscritto al n. 24043 del Registro di Segreteria, concerne la posizione di un dipendente di un Comune, chiamato a rispondere quale consegnatario di beni mobili per l’esercizio finanziario 2019. Il conto giudiziale riguarda unicamente beni mobili di pertinenza dell’ente locale, presentato in relazione al presunto debito di custodia sui medesimi.

Nella relazione il Magistrato istruttore dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura Regionale, con conclusioni depositate il 10 ottobre 2024, chiede al Collegio di dichiarare inammissibile o comunque improcedibile il giudizio, con contestuale restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza il magistrato relatore espone oralmente il contenuto della relazione e il Pubblico Ministero concorda, instando per l’improcedibilità e la restituzione degli atti.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica investe la distinzione tra le due figure di consegnatario e la conseguente sussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale. Il Collegio individua l’elemento dirimente nella natura della gestione: lo spartiacque tra il consegnatario di beni mobili per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto, e il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato, risiede nella gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali.

Il Collegio precisa che i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con la configurazione di un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. Da tale presupposto discende che l’obbligo della resa del conto, ai cui dipendenti degli enti locali si applica il d.P.R. n. 254/2002, non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, del quale è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza, non soggetto all’obbligo di resa, si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio. Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza contabile, citando numerose pronunce della Sezione giurisdizionale centrale, del Veneto, dell’Abruzzo e della stessa Sezione piemontese.

Nel caso concreto il Collegio rileva che non è possibile individuare i beni per i quali sia effettivamente previsto un debito di custodia, considerata la natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e l’assenza di una tipica gestione di cassa o di magazzino. Viene in rilievo, in sostanza, una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del Comune. Pertanto il Collegio ritiene che non sussista l’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale dei beni in questione, per i quali si configura unicamente obbligo di vigilanza, con conseguente improcedibilità del giudizio e restituzione del conto all’amministrazione. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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