Consegnatario di beni comunali e obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 247 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito degli Enti locali l’obbligo di resa del conto giudiziale grava sul solo consegnatario di beni mobili per debito di custodia, qualificabile agente contabile, la cui posizione si identifica nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio. Il consegnatario per debito di vigilanza, gravato della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso alle articolazioni dell’Ente, è qualificabile agente amministrativo e non è obbligato alla resa del conto. Ne discende che, in difetto di beni per i quali sia configurabile un effettivo debito di custodia, il giudizio di conto è improcedibile e il conto va restituito all’Amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un dipendente di un Comune, chiamato a rispondere in qualità di consegnatario di beni per l’esercizio finanziario 2019. Il conto giudiziale presentato concerneva unicamente beni mobili di pertinenza dell’Ente locale, riferiti al presunto debito di custodia sui beni medesimi.
Nella relazione istruttoria il magistrato delegato ha dubitato della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando invece un debito di vigilanza. La Procura regionale ha depositato conclusioni ai sensi dell’art. 148, comma 3, c.g.c., chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di improcedibilità del giudizio con restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore ha esposto il contenuto della relazione di deferimento e il Pubblico Ministero ha concordato, instando per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua l’elemento discriminante tra le due posizioni nel tipo di gestione affidata al consegnatario. Costituisce agente contabile, obbligato alla resa del conto, soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’Ente e alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative, con movimentazioni in carico e scarico che determinano incrementi o decrementi e un obbligo restitutorio.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’Ente, gravati della sola sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’Ufficio.
Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza contabile, che ha escluso dall’obbligo di resa del conto i beni assoggettati a mero debito di vigilanza, citando tra le altre la Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, la Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, la Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017 e, per la stessa Sezione piemontese, la sentenza n. 354 del 2021, la n. 362 del 2022 e la n. 219 del 2023.
Nel caso concreto non è possibile individuare nel conto i beni per i quali sia previsto un effettivo debito di custodia. La natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e l’assenza di una tipica gestione di “cassa” o di “magazzino” conducono a qualificare la specie come mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del Comune.
Non sussiste dunque l’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale per i beni in questione, per i quali si configura unicamente obbligo di vigilanza. Il giudizio iscritto a ruolo è pertanto improcedibile, con restituzione del conto all’Amministrazione.
Nota della Redazione
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