Controllo spese elettorali comunali attiva istruttoria e richiede chiarimenti (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 155 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulle spese elettorali per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti verifica la conformità alla legge delle spese sostenute da liste e gruppi di candidati sulla base della documentazione trasmessa. Quando dal rendiconto emergono discordanze tra le fonti di finanziamento dichiarate e le somme effettivamente elencate, ovvero spese la cui inerenza alla campagna elettorale non risulti documentata, il Collegio attiva una fase istruttoria e richiede chiarimenti e documentazione integrativa al soggetto tenuto alla rendicontazione. Il potere sanzionatorio previsto per la mancata indicazione delle fonti, la violazione dei limiti di spesa e il mancato deposito nei termini resta distinto e presuppone l’esito dell’istruttoria.
Il Fatto
La vicenda riguarda il controllo sulle spese elettorali sostenute in occasione delle elezioni amministrative 2024 nel Comune di Chieri (TO), ente incluso tra quelli con popolazione superiore a 30.000 abitanti in cui si è svolto il turno elettorale.
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha esaminato il rendiconto di una lista partecipante, acquisito in data 30 luglio 2024 e trasmesso dal tesoriere. Dall’analisi preliminare della documentazione è emersa la necessità di avviare una fase istruttoria per acquisire elementi utili al controllo, con conseguente richiesta di chiarimenti al soggetto che ha presentato il rendiconto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 91/2014, ha esteso alle elezioni comunali dei Comuni sopra i 30.000 abitanti il controllo sulle spese elettorali, intestandolo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. La verifica riguarda la conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati.
Il provvedimento richiama gli indirizzi interpretativi della Sezione delle Autonomie, che vincolano le Sezioni regionali, e la delibera con cui il Collegio ha dettato gli indirizzi per la redazione dei rendiconti, mettendo a disposizione degli enti uno schema tipo.
Sul piano sostanziale il Collegio individua i presupposti del proprio potere sanzionatorio: la mancata indicazione nei rendiconti delle fonti di finanziamento, la violazione dei limiti di spesa e il mancato deposito dei consuntivi nei termini. Si tratta di ipotesi distinte, che presuppongono una verifica conclusa e non si confondono con l’attività istruttoria.
Nel caso concreto l’istruttoria si concentra su una discordanza contabile: la somma dichiarata nel prospetto generale delle fonti di finanziamento non corrisponde alla somma dei contributi elencati in allegato, con la conseguenza che le fonti totali vengono rideterminate e una quota parte di spesa risulterebbe eccedere le entrate. Il Collegio chiede chiarimenti sulle modalità di finanziamento di tale quota.
Ulteriori rilievi riguardano una erogazione liberale proveniente da una società, per la quale si chiede copia della visura camerale, della delibera dell’organo sociale e della documentazione attestante l’iscrizione in bilancio, al fine di verificare il rispetto della disciplina in materia di finanziamenti. Il Collegio richiede inoltre di specificare il contenuto di alcune fatture prive dell’indicazione del servizio o dei beni forniti e di chiarire la riconducibilità alla campagna elettorale di una prestazione fatturata per un evento di fine mandato e di un’altra riferita a un soggetto non apparentemente riconducibile alla lista.
Il Collegio dispone pertanto che il tesoriere fornisca i chiarimenti indicati, anche mediante documentazione integrativa, entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento, ai recapiti indicati. La deliberazione è trasmessa al tesoriere della lista a cura della Segreteria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.