Dolo e regime solidale escludono il potere riduttivo nella responsabilità contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 169 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, in presenza di condotte dolose che abbiano cagionato un pregiudizio alla finanza pubblica, il giudice contabile deve condannare i convenuti all’intero danno arrecato, applicando il regime solidale. Il potere riduttivo del risarcimento, ad esercizio obbligatorio ma discrezionale nel quantum, opera esclusivamente per le condotte gravemente colpose, dovendo il giudice motivare la graduazione in concreto nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. La giurisdizione contabile si estende agli amministratori di fatto e al professionista che abbia apprestato attività preparatorie indispensabili all’ottenimento dei fondi pubblici. La pendenza del processo penale e la costituzione di parte civile dell’amministrazione non bloccano la tutela del credito erariale, restando fermo il divieto di duplicazione delle poste risarcitorie in executivis.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio due società, i relativi amministratori di fatto e un commercialista, chiedendo la condanna solidale al pagamento di una somma superiore a 2,4 milioni di euro in favore dell’amministrazione danneggiata, oltre interessi, rivalutazione e spese. L’atto di citazione contestava l’abusiva attività finalizzata all’ottenimento di finanziamenti pubblici destinati all’internazionalizzazione delle PMI, conseguiti con documentazione falsa e sostituzioni di persona, e poi distratti a vantaggio dei convenuti mediante operazioni inesistenti.
Un solo convenuto si è costituito, eccependo il difetto di giurisdizione, la prescrizione della pretesa per le condotte risalenti al 2019 e 2020, e chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio per pendenza di procedimento penale per gli stessi fatti. Nel merito ha invocato il rigetto per carenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito contabile e, in subordine, la riduzione del quantum. Gli altri convenuti, regolarmente notificati, non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato la contumacia dei convenuti non costituiti e l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum dell’amministrazione, per omessa notifica a tutte le parti, come impone l’art. 85 c.g.c., che richiede la notificazione dell’atto non solo alla Procura ma anche ai convenuti.
Sulla giurisdizione, la Sezione ha affermato la propria competenza trattandosi di pregiudizio alla finanza pubblica riconnesso a condotte rientranti nel perimetro dell’illecito contabile, ai sensi dell’art. 1 legge n. 20/1994 e dell’art. 1 c.g.c.. La giurisdizione si estende agli amministratori di fatto e al professionista che ha contribuito all’attività fraudolenta, essendosi instaurato il rapporto di servizio in forza di tale condotta, sostitutiva o integrativa dell’attività della pubblica amministrazione erogante.
La Corte ha quindi respinto le richieste di rinvio e sospensione. In forza del principio di autonomia del processo contabile da quello penale, riconducibile al principio di ragionevole durata del processo, la documentazione acquisita in sede penale e cautelare consente di pronunciarsi ai fini della responsabilità amministrativa; né la pendenza del processo penale o la costituzione di parte civile dell’amministrazione impediscono la tutela del credito erariale, fermo il divieto di duplicazione delle poste risarcitorie in executivis.
L’eccezione di prescrizione è stata disattesa: sussistendo un’ipotesi di doloso occultamento, il termine decorre dal giorno della scoperta e non da quello del fatto dannoso, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994. L’invito a dedurre è risultato comunque tempestivo rispetto a numerosi atti interruttivi sopraggiunti.
Nel merito la pretesa è stata ritenuta manifestamente fondata. Dalla documentazione emerge l’operatività fraudolenta sia nella fase della percezione, sia in quella della distrazione delle somme, con frustrazione delle finalità pubblicistiche e omessa restituzione. Quanto all’elemento soggettivo, sussiste il dolo, sia nella percezione sia nell’appropriazione a fini privati.
Sulla richiesta di riduzione, il Collegio ha richiamato la riforma di cui alla legge n. 1/2026, distinguendo tra condotte dolose e gravemente colpose: per le prime sussiste il dovere di condannare per l’intero, con regime solidale; per le seconde il potere riduttivo è ad esercizio obbligatorio ma discrezionale nel quantum. Ha inoltre richiamato la sentenza della Sezione n. 82/2026 e la declaratoria di illegittimità costituzionale di un tetto indiscriminato al risarcimento. Poiché le condotte contestate sono fondate sul dolo, tutti i convenuti sono stati condannati in solido, con interessi legali e rivalutazione dal giorno della percezione al soddisfo, oltre interessi dalla pubblicazione della decisione.
Nota della Redazione
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