Responsabilità contabile per contributi regionali percepiti senza realizzare il programma occupazionale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 192 del 28.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici erogati a imprese, la giurisdizione contabile sussiste non solo nei confronti del soggetto formalmente beneficiario, ma anche verso chi abbia coadiuvato il beneficiario svolgendo ruoli professionali e istruttori decisivi ai fini dell’accesso al finanziamento. Chi concorre nella dissipazione delle risorse erariali, gestendo di fatto la pratica e distraendo le somme ricevute, risponde del danno erariale a titolo di dolo. Il giudizio contabile è inammissibile quando il convenuto non abbia avuto conoscenza legale dell’atto di citazione, per essere la notifica non perfezionata, con lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio due convenuti chiedendo la condanna solidale al risarcimento del danno in favore della Regione Puglia, per la percezione di contributi regionali erogati a valere sul Fondo Sociale europeo, misura Occupabilità e Anticrisi per le donne. La società beneficiaria, avente ad oggetto attività di pulizie, si era impegnata ad assumere dodici lavoratrici disoccupate e a mantenere i posti per almeno trentasei mesi, ma nessuna lavoratrice risultava occupata alla data del 31 agosto 2013. La Regione revocò il contributo senza recuperare alcuna somma.

La vicenda si inserisce in un procedimento penale definito innanzi al Tribunale di Taranto, nel quale gli odierni convenuti erano stati imputati. La Procura ha sostenuto la responsabilità del primo convenuto, titolare della ditta, e del secondo, ritenuto amministratore di fatto. Nessuno dei convenuti si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare la posizione del primo convenuto e la dichiara inammissibile. La notifica non si è perfezionata, nonostante i molteplici tentativi esperiti, con conseguente mancanza del presupposto del regolare contraddittorio e lesione del diritto di difesa. Non vi è prova giuridica della conoscenza delle contestazioni da parte del convenuto.

La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui la nullità della citazione per mancanza del presupposto della regolare costituzione del contraddittorio preclude la decisione nel giudizio (cfr. Sez. Giurisd. Lazio n. 672 del 4 ottobre 2013).

Quanto al secondo convenuto, preso atto della mancata costituzione e accertata la regolarità della notifica, il Collegio ne dichiara la contumacia ex art. 93 c.g.c..

Nel merito, la Corte ritiene fondata la domanda con riferimento alla sola posizione del secondo convenuto. Gli atti versati in giudizio collocano le condotte in un più ampio meccanismo truffaldino, nel quale il convenuto, quale deus ex machina, ha coinvolto amici e parenti che, tramite diverse imprese, hanno percepito il contributo senza dare attuazione alle finalità individuate.

Soccorrono le dichiarazioni sostanzialmente confessorie del convenuto, richiamate nel libello introduttivo, con le quali ha ammesso di aver svuotato i conti ove erano confluite le somme erogate dalla Regione e di aver distratto le somme per scopi personali. Ha ammesso di aver seguito le pratiche di finanziamento in prima persona e di aver gestito i rapporti con la Regione.

La Corte richiama la giurisprudenza della Suprema Corte che ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile anche verso i soggetti che hanno coadiuvato il beneficiario svolgendo ruoli decisivi nella domanda di accesso al contributo (Cass. Sez. Un. n. 36375 del 24.11.2021; Cass. Sez. Un. n. 1994 del 24.1.2022). Evidente, quindi, la condotta dolosa del convenuto, attuata in dispregio dei fini pubblicistici delle iniziative finanziate. Il convenuto è condannato al risarcimento del danno nei confronti della Regione Puglia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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