Nessun conto giudiziale per il consegnatario di soli beni immobili comunali (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 306 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili di un ente locale non è tenuto alla resa del conto giudiziale davanti alla Corte dei conti. La figura del consegnatario si caratterizza per un debito di cose esclusivamente mobili, riferibile a gestioni di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio. Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni ed è incompatibile con la gestione di beni immobili, rispetto ai quali il consegnatario assume la veste di agente amministrativo per debito di vigilanza, soggetto al solo conto amministrativo. Ne segue, in difetto di beni mobili univocamente riferibili a una gestione di magazzino, l’improcedibilità del giudizio di conto per mancanza dell’oggetto.
Il Fatto
Il giudizio di conto trae origine dalla relazione con cui il magistrato relatore per i conti di un Comune ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione sul conto reso, per l’esercizio 2021, dal soggetto indicato in epigrafe quale consegnatario dei beni mobili e immobili comunali. Dalla relazione emergeva che il conto conteneva l’elenco della generalità dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe avuto un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza, con esclusione dell’obbligo di resa del conto giudiziale.
Il magistrato istruttore ha quindi concluso per la declaratoria di improcedibilità del giudizio e per la restituzione degli atti all’amministrazione. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 22.10.2024, ha aderito alla richiesta. All’udienza del 14 novembre 2024 il relatore ha richiamato la relazione di deferimento e il pubblico ministero ha concordato, instando per l’improcedibilità e la restituzione degli atti.
La Motivazione della Corte
La questione preliminare concerne la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e l’inclusione o meno in essa dei consegnatari di beni immobili. Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili coloro che hanno maneggio di pubblico denaro o sono consegnatari di generi, oggetti e materie. Il medesimo regolamento prevede la consegna per inventario dei soli oggetti mobili ad agenti responsabili e sottopone i consegnatari dei beni mobili alla giurisdizione contabile, con obbligo di rendere il conto giudiziale.
Il riferimento centrale è il d.P.R. n. 254/2002, il cui art. 6, comma 1, distingue i consegnatari a seconda delle modalità di gestione e rendicontazione: agenti amministrativi per debito di vigilanza e agenti contabili per debito di custodia. Solo i secondi sono obbligati alla resa del conto giudiziale, mentre i primi non vi sono tenuti. Tale disciplina, secondo la Corte, assume valenza generale e si applica anche agli enti locali.
Il Collegio richiama la Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che ha affermato l’applicabilità del d.P.R. n. 254/2002 anche ai consegnatari degli enti locali, e colloca la questione nell’art. 93 del T.U.E.L., che sancisce l’obbligo di resa del conto per il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell’ente, senza precisare se si tratti di beni mobili o immobili.
La Corte ritiene di dover fornire un’interpretazione sistematica della disposizione, che non può prescindere dalla perimetrazione discendente dalla contabilità di Stato. Le divergenze lessicali tra il testo unico e la normativa statale non autorizzano nozioni distinte per la contabilità statale e quella degli enti locali, come conferma l’uniformità della disciplina del giudizio di conto contenuta nella parte terza del codice della giustizia contabile. Il debito di custodia, in particolare, presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, risultando incompatibile con la gestione di beni immobili.
Dall’esame del conto emerge che esso contiene una generale elencazione dei beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino, per i quali possa configurarsi un debito di custodia del consegnatario. Il soggetto convenuto è pertanto qualificabile come semplice agente amministrativo e, come tale, non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio è dichiarato improcedibile per mancanza dell’oggetto; nulla è disposto sulle spese, stante la pronuncia in rito e l’assenza di costituzione nel giudizio.
Nota della Redazione
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