Rescissione del giudicato: onere di allegazione sulla tempestività della richiesta (Cass. pen. Sez. V n. 22247 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta. Grava sul richiedente un rigoroso onere di specifica allegazione in ordine alla tempestività della domanda rispetto al momento dell’effettiva conoscenza della sentenza. La dichiarazione di assenza non può essere legittimata sulla sola negligenza informativa dell’imputato, né la volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo si desume automaticamente dalla mera nomina di un difensore di fiducia. Tuttavia, la conoscenza effettiva può essere desunta da una sequenza fattuale pregnante, quale il mandato conferito ad hoc su un procedimento puntualmente individuato, con procura speciale per impugnare la sentenza e proporre rescissione. Le doglianze sui presupposti della rescissione restano assorbite dal rilievo preliminare della tardività della richiesta.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, con ordinanza del 12 gennaio 2026, ha dichiarato inammissibile perché tardiva la richiesta di rescissione del giudicato proposta il 26 settembre 2025 nell’interesse del condannato, in relazione a una sentenza del Tribunale di Pistoia del 22 febbraio 2024, ritenuta irrevocabile il 4 ottobre 2024, con la quale era stata inflitta la pena di tre anni di reclusione per reati fallimentari.

La Corte territoriale ha ritenuto che l’istante fosse a conoscenza della definizione del procedimento in epoca anteriore alla notificazione dell’ordine di esecuzione, avvenuta l’11 agosto 2025. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in relazione agli artt. 629-bis, 544, 568, 585 e 157 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte richiama il quadro normativo vigente. L’art. 629-bis cod. proc. pen. consente la rescissione a chi, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, provi di essere stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti dell’art. 420-bis cod. proc. pen. e di non avere potuto proporre impugnazione senza sua colpa. La richiesta va proposta, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza.

Il Collegio dà atto dell’orientamento più garantista, secondo cui l’assenza non può fondarsi sulla sola negligenza informativa dell’imputato, né la volontà di sottrarsi al processo si desume dalla mera nomina di un difensore (Sez. V n. 23670 del 2025; Sez. II n. 33417 del 2025; Sez. V n. 36553 del 2025). Tali arresti non conducono però all’accoglimento, perché la vicenda presenta connotati diversi.

La Corte d’appello ha valorizzato una sequenza fattuale pregnante: la nomina, il 28 settembre 2024, di un difensore specificamente in relazione a un procedimento puntualmente individuato, con procura speciale per impugnare la sentenza e proporre rescissione; la richiesta di informazioni alla cancelleria pochi giorni dopo; la risposta immediata sulla definizione del giudizio; la persistente continuità del rapporto fiduciario; l’assenza di allegazioni specifiche sulla mancata informazione all’assistito.

Assume rilievo decisivo il principio secondo cui grava sul richiedente un rigoroso onere di specifica allegazione sulla tempestività della domanda (Sez. V n. 17171 del 2024). La decisione impugnata non afferma che la conoscenza del difensore equivalga sempre a quella dell’imputato, ma desume da elementi convergenti la conoscenza effettiva dell’emissione della sentenza.

La censura sull’asserito errore nel calcolo del termine di impugnazione non coglie la ratio decidendi. La rescissione non è soggetta al termine ordinario di impugnazione, ma al diverso termine decadenziale e autonomo di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza. Il termine decorre dagli estremi del provvedimento, anche dopo la novellazione dell’art. 629-bis operata dall’art. 37, comma 1, d.lgs. n. 150/2022, che ha sostituito la locuzione “sentenza” a quella di “procedimento” (Sez. II n. 14510 del 2025). Le doglianze sulle notificazioni restano assorbite dal rilievo preliminare della tardività. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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