Dolo nella frode commerciale non escluso da certificazioni non abilitate (Cass. pen. Sez. 7 n. 3452 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La frode in commercio, anche nella forma tentata, richiede il dolo generico, consistente nella consapevolezza di consegnare una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale consapevolezza può essere desunta da indizi gravi, precisi e concordanti, quali la qualità di titolare di un’impresa operante nel settore merceologico di riferimento e la conseguente conoscenza delle certificazioni di qualità e dei relativi marchi grafici. La valutazione del compendio probatorio e la ricostruzione del fatto sono riservate al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua e priva di profili di manifesta illogicità. È inammissibile il ricorso che, deducendo la violazione di legge, miri in realtà a una lettura alternativa delle prove, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

Il Fatto

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza dell’08/01/2024, aveva condannato l’imputato, titolare di un’impresa individuale operante nel settore della vendita di pellet, alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di tentata frode in commercio, ai sensi degli artt. 56 e 515 cod. pen.

La Corte di appello di Venezia, con la sentenza del 27/01/2025, confermava il provvedimento di primo grado. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 515, 42 e 43 cod. pen., lamentando la mancata verifica della sussistenza del dolo.

La Motivazione della Corte

La Settima Sezione Penale ha preliminarmente rilevato come il ricorso si articolasse in un motivo non consentito in sede di legittimità, poiché, attraverso la denuncia di violazione di legge, mirava a una lettura alternativa del compendio probatorio. Il ricorrente, infatti, non si confrontava compiutamente con l’iter motivazionale della sentenza impugnata, limitandosi a contestare la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito.

La Corte ha poi esaminato la motivazione della sentenza di appello, la quale aveva desunto la responsabilità dell’imputato dalla sua qualità di titolare di un’impresa individuale nel settore della vendita di pellet. Tale qualità lo rendeva un soggetto esperto, a conoscenza delle certificazioni DIN PLUS, degli enti che le rilasciano e delle caratteristiche del marchio grafico che le contraddistingue.

I giudici di legittimità hanno ritenuto tale motivazione idonea a resistere alle censure difensive, le quali si incentravano sulla qualità del prodotto e su una dichiarazione di conformità differente. La difesa, tuttavia, non aveva considerato che i prodotti erano privi del marchio grafico esclusivo e delle sigle che consentono l’individuazione del paese di origine e dell’azienda certificatrice, elementi che avrebbero dovuto indurre l’operatore professionale a rilevare la non conformità della merce.

La Corte ha quindi concluso che la configurabilità del dolo generico non poteva essere esclusa dalle analisi operate da un ente diverso da quello abilitato al rilascio della certificazione, né dal costo del prodotto, poiché il dato decisivo era la mancanza del marchio grafico. La motivazione della Corte territoriale è stata, pertanto, ritenuta priva di profili di manifesta illogicità.

In conseguenza dell’accertata inammissibilità del ricorso, la Corte, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà di aumento prevista dall’art. 1, comma 64, della legge n. 103 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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