“Made in Italy” e art. 517 c.p.: le etichette con bandiera italiana su capi esteri integrano il reato, non l’illecito amministrativo
Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 28841/2026 (n. sez. 1225/2026), depositata il 29 luglio 2026, R.G.N. 18138/2026, decisa il 3 luglio 2026 — Presidente Giovanni Liberati, Relatore Antonio Corbo.
Il principio di diritto
In tema di tutela penale dei prodotti dell’industria e del commercio, la fallace indicazione del marchio di provenienza o di origine impressi sui prodotti integra: a) il reato previsto dall’art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 quando, attraverso indicazioni false e fuorvianti o l’uso decettivo di segni e figure, il consumatore è indotto a ritenere che la merce sia di origine italiana; b) l’illecito amministrativo previsto dall’art. 4, comma 49-bis, della stessa legge quando, a causa di indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise, ma non ingannevoli, il consumatore è indotto in errore sull’effettiva origine dei prodotti. La regolarizzazione amministrativa (cosiddetta bonifica) prevista dall’art. 4, comma 49, non estingue il reato.
Il fatto
La Corte d’appello dell’Aquila aveva confermato la condanna, inflitta all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Chieti, per il delitto di cui all’art. 517 cod. pen. a carico del titolare di un’attività commerciale che aveva posto in vendita 3.752 capi di abbigliamento dopo aver sostituito le etichette «Made in China» con altre recanti la bandiera italiana e diciture quali «Made in Italy». La difesa deduceva che le indicazioni evocavano solo lo stile italiano (mero illecito amministrativo ex art. 4, comma 49-bis, legge n. 350 del 2003), che la merce era stata «bonificata» previa autorizzazione della Procura, che la detenzione in un deposito all’ingrosso non integrava il reato prima della modifica dell’art. 517 cod. pen. operata dalla legge n. 206 del 2023, e che ricorreva la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.).
La motivazione
La Corte giudica il ricorso nel complesso infondato. Le etichette con bandiera italiana e dicitura «Made in Italy», per la loro univocità, costituiscono indicazioni false e fuorvianti idonee a far ritenere italiana la merce, e non indicazioni meramente insufficienti o imprecise: siamo dunque nell’area del reato, non dell’illecito amministrativo. La censura, peraltro, non si confronta con l’accertamento convergente dei giudici di merito. La «bonifica» amministrativa ex art. 4, comma 49, legge n. 350 del 2003 riguarda la falsa indicazione di origine, non la condotta di commercializzazione: serve a evitare la confisca e a consentire una corretta immissione in commercio, ma non estingue il reato. Quanto alla detenzione, il sintagma «mette altrimenti in circolazione» includeva già, secondo l’interpretazione consolidata anteriore alla riforma del 2023, la detenzione nel circuito distributivo; nel caso, la merce era comunque esposta sugli scaffali e in parte venduta. Congrua, infine, l’esclusione della particolare tenuità, alla luce dell’elevato numero dei capi coinvolti.
Esito: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Implicazioni pratiche
Per la linea di confine tra reato e illecito amministrativo conta il grado di ingannevolezza del segno: la bandiera italiana e la dicitura «Made in Italy» su prodotti di origine estera sono indicazioni false e fuorvianti, penalmente rilevanti ex art. 4, comma 49, legge n. 350 del 2003 e art. 517 cod. pen. La bonifica amministrativa non è una via di fuga dalla responsabilità penale: rimuove il rischio di confisca, non il reato già consumato. La detenzione della merce nel circuito distributivo — anche in deposito all’ingrosso, purché destinata alla circolazione — rientra nella condotta punita già prima della novella del 2023. Chi immette prodotti sul mercato deve presidiare l’esattezza delle indicazioni di origine a monte, non confidare in regolarizzazioni successive.
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