Rescissione del giudicato e onere di prova della conoscenza effettiva del processo in assenza (Cass. pen. n. 36553/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza non è automaticamente ascrivibile a colpa dell’imputato per il solo fatto che egli abbia nominato un difensore di fiducia e abbia dichiarato un domicilio. La nomina del difensore costituisce uno degli elementi da valutare, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare l’effettiva conoscenza della pendenza del processo e la volontaria sottrazione allo stesso. Il giudice deve accertare caso per caso l’esistenza di un effettivo rapporto processuale tra assistito e difensore, non potendo desumere dalla “negligenza informativa” dell’imputato la volontà di sottrarsi al processo.
Il Fatto
Un imputato è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Verbania, in sua assenza, alla pena di anni 4 e mesi tre di reclusione. La sentenza è divenuta definitiva il 7 dicembre 2024. L’imputato ha proposto istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., deducendo di essere venuto a conoscenza della condanna solo a seguito della notifica dell’ordine di esecuzione e di non aver avuto conoscenza del processo.
La Corte d’appello di Torino ha rigettato l’istanza, ritenendo che l’imputato si fosse disinteressato del processo, avendo cambiato dimora senza modificare la dichiarazione di domicilio e rendendosi irreperibile al difensore di fiducia, il quale aveva rinunciato al mandato. La Corte ha concluso che la mancata conoscenza del processo era conseguenza della rimproverabile negligenza dell’imputato. Avverso tale ordinanza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le doglianze. Ha preliminarmente precisato che l’oggetto del giudizio di rescissione è circoscritto alla verifica dell’esistenza dei presupposti del rimedio, con esclusione di altre questioni.
La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza Ismail (Sez. U, n. 23948/2020), secondo cui la negligenza informativa dell’imputato nei rapporti con il difensore fiduciario non è di per sé sintomo della volontà di non partecipare al processo. Il novellato art. 420-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, ha sostituito il sistema di conoscenza legale con quello di effettività, richiedendo che il giudice accerti in positivo, caso per caso, che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo e che la sua mancata partecipazione sia frutto di scelta volontaria.
La Corte ha rilevato che la Corte territoriale si era discostata da tali principi, avendo fondato il rigetto della rescissione sulla mera esistenza di un onere informativo dell’imputato, senza spiegare le ragioni per cui, in concreto, dovesse ritenersi che il ricorrente fosse effettivamente a conoscenza della pendenza del processo. La Corte ha evidenziato che la decisione impugnata non aveva considerato elementi contrari: l’esito negativo della notifica all’imputato, la notifica al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p., la rinuncia al mandato del difensore di fiducia per impossibilità di contattare il cliente, e l’esito negativo dei tentativi del difensore d’ufficio di prendere contatto con l’imputato.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio per la rescissione: L’avvocato che propone istanza di rescissione del giudicato deve dimostrare, con elementi concreti, che l’imputato non ha avuto effettiva conoscenza del processo, non essendo sufficiente la mera allegazione della mancata conoscenza; la difesa deve produrre elementi che escludano la volontaria sottrazione (es. impossibilità di contatto con il difensore, irreperibilità per cause non imputabili, assenza di comunicazioni).
- Valutazione della “negligenza informativa”: Il giudice non può desumere dalla mera negligenza informativa dell’imputato (mancata modifica del domicilio, mancato contatto con il difensore) la volontà di sottrarsi al processo; deve accertare se vi sia stato un effettivo rapporto processuale e se l’imputato fosse in grado di conoscere lo sviluppo del procedimento, valutando tutte le circostanze del caso concreto.
- Effetti della nuova disciplina: Per i processi instaurati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (10 ottobre 2022), la rescissione del giudicato è esperibile quando l’imputato dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza del processo, senza che gli sia opponibile un onere di diligenza informativa che si traduca in una presunzione di conoscenza; per i processi precedenti, si applica la disciplina transitoria (art. 89 d.lgs. n. 150/2022).
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