Gravi indizi e pericolo di reiterazione nella misura cautelare per tentata rapina (Cass. pen. n. 36536/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza è limitato alla congruenza della valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, non potendo il giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., deve essere concreto e attuale, fondato sulla personalità dell’indagato e sulle modalità del fatto. La scelta della custodia cautelare in carcere è proporzionata quando il pericolo di reiterazione di reati con violenza alla persona non sia contenibile con misure rimesse all’autodisciplina del soggetto.
Il Fatto
Un indagato è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di tentata rapina pluriaggravata (con armi e da più persone riunite) in concorso, ai danni di un soggetto. Il GIP del Tribunale di Marsala aveva disposto la misura, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p. (pericolo di reiterazione).
Il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall’indagato, confermando la misura cautelare. Avverso tale ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sui gravi indizi e sull’esigenza cautelare.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo non consentito e il secondo in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato. Quanto ai gravi indizi, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Audino, n. 11/2000), secondo cui il controllo di legittimità è limitato alla congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, non potendosi sovrapporre la valutazione del giudice di merito. Il Tribunale di Palermo aveva adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, coerenti nel nucleo essenziale, e di riscontri oggettivi (lesioni, tentativo di fuga e di disfarsi del coltello, rinvenimento del bastone, immagini di videosorveglianza). La Corte ha escluso che le censure del ricorrente, che sollecitavano una diversa lettura delle prove (contrasti tra dichiarazioni e video), fossero consentite in sede di legittimità.
Sul pericolo di reiterazione, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la pericolosità deve desumersi congiuntamente dalle modalità del fatto e dalla personalità dell’indagato, desunta da comportamenti concreti o precedenti penali. Il Tribunale di Palermo aveva fondato la prognosi sulla violenza fisica, sull’uso di un’arma, sull’inseguimento della vittima, sul tentativo di fuga e di disfarsi dell’arma, nonché sui precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona. La Corte ha ritenuto la motivazione congrua e ha dichiarato aspecifica la censura del ricorrente, che non si confrontava con tali argomenti.
Quanto alla scelta della misura carceraria, la Corte ha ribadito che la custodia in carcere è proporzionata quando il pericolo di reiterazione di reati con violenza alla persona non sia contenibile con misure rimesse all’autodisciplina (arresti domiciliari, anche con controllo elettronico). Il Tribunale di Palermo aveva adeguatamente motivato l’inidoneità degli arresti domiciliari in ragione della gravità del rischio di recidiva e della personalità dell’indagato. La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la censura sul punto.
Implicazioni Pratiche
- Impugnazione dei gravi indizi: L’avvocato che impugna il provvedimento cautelare per insussistenza dei gravi indizi deve contestare specificamente la congruenza logica della motivazione del giudice, indicando gli eventuali vizi di travisamento della prova o di manifesta illogicità, non potendo limitarsi a prospettare una diversa valutazione degli elementi probatori già esaminati.
- Contestazione del pericolo di reiterazione: Per contestare il periculum libertatis, la difesa deve fornire elementi concreti che dimostrino l’assenza di attualità o la riduzione del pericolo (es. cambiamento delle condizioni di vita, intervallo temporale, assenza di contatti con l’ambiente delinquenziale), non essendo sufficiente la mera negazione della pericolosità.
- Scelta della misura carceraria: Per contestare la proporzionalità della custodia in carcere, la difesa deve dimostrare che misure meno afflittive (arresti domiciliari, anche con controllo elettronico) siano idonee a contenere il pericolo di reiterazione, in relazione alla gravità del “tipo” di recidiva temuta, con argomentazioni specifiche sulla personalità dell’indagato e sulla sua capacità di autodisciplina.
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