Rescissione del giudicato e obbligo di verifica sostanziale della conoscenza del processo (Cass. pen. Sez. II n. 40266 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, il giudice investito della richiesta è tenuto a compiere un accertamento effettivo e sostanziale, e non meramente formale, sulla conoscenza del processo da parte dell’imputato. La sola notifica del decreto di citazione presso il difensore d’ufficio, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non è idonea a dimostrare tale conoscenza, salvo che essa emerga “aliunde”. L’omessa comunicazione del mutamento di residenza non può fondare, di per sé, la presunzione di una consapevole rinuncia a presenziare al giudizio, quando l’istante abbia allegato elementi documentali specifici idonei a provare il trasferimento. Il giudice della rescissione, pertanto, non può trascurare le risultanze offerte dal ricorrente, dovendo verificarne l’attitudine a escludere l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, con ordinanza del 6 agosto 2025, ha respinto la richiesta di rescissione del giudicato presentata dall’imputato con riguardo alla sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Milano il 14 novembre 2022, divenuta irrevocabile il 5 gennaio 2023. Il giudice distrettuale ha fondato il rigetto su un unico elemento: la notifica del decreto di citazione a giudizio, eseguita presso il difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., quale indice della conoscenza legale del procedimento.

Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 420-bis cod. proc. pen. Il ricorrente ha contestato che la Corte territoriale abbia desunto la conoscenza effettiva del processo dalla sola notifica presso il difensore, senza valutare i documenti allegati all’istanza — segnatamente il certificato anagrafico e il contratto di locazione, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, stipulato il 7 dicembre 2021 e riferito a un immobile nel quale aveva trasferito la residenza dopo il rilascio della carta d’identità.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando anzitutto il principio secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, la dichiarazione di assenza non può fondarsi sulla mera “negligenza informativa” dell’imputato, ma richiede la prova dell’effettiva conoscenza del processo. Nel percorso argomentativo la Corte richiama Sez. II n. 33417 del 12/09/2025, nonché Sez. VI n. 44089 del 23/10/2024, Sez. VI n. 24729 del 07/03/2024 e, da ultimo, Sez. V n. 23670 del 03/06/2025, resa in fattispecie del tutto assimilabile.

Viene inoltre ribadito l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 15498 del 26/11/2020 (c.d. Lovric): le nullità assolute e insanabili derivanti dall’omessa citazione dell’imputato o del suo difensore non sono deducibili con l’incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen., ma possono essere fatte valere attraverso la richiesta di rescissione ex art. 629-bis cod. proc. pen., facendo emergere l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

La Corte rileva che la Corte d’appello ha disatteso tale principio, omettendo qualsiasi verifica sull’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato e sulla sua inequivoca — e non presunta — rinuncia a presenziarvi. La conoscenza legale è stata desunta dalla notifica al difensore d’ufficio. Sul punto la Suprema corte ricorda che le notificazioni eseguite presso il difensore d’ufficio, da sole, non provano la conoscenza effettiva del procedimento, salvo che essa emerga “aliunde” o si dimostri che il difensore abbia instaurato un effettivo rapporto professionale con l’assistito, secondo Sez. I n. 32678 del 12/07/2006.

Il giudice della rescissione è, dunque, titolare di un dovere di controllo non solo formale, ma sostanziale, sui dati fattuali dai quali desumere la conoscenza del processo, senza limitazioni non previste dalla disciplina testuale. Nella specie, la Corte distrettuale ha tratto la conoscenza del processo dalla sola asserita omessa comunicazione del nuovo indirizzo, trascurando però il contratto di locazione regolarmente registrato, allegato all’istanza, attestante il trasferimento di residenza. Rispetto a tali elementi il provvedimento impugnato omette ogni analisi. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza e il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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