Omesso avviso d’udienza al nuovo difensore di fiducia: nullità assoluta (Cass. pen. Sez. VI n. 40267 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omesso avviso di fissazione dell’udienza di appello al nuovo e unico difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato con atto depositato prima dell’incardinamento del giudizio, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando ne è obbligatoria la presenza e il difensore non abbia presenziato all’udienza. A nulla rileva che la notifica sia stata effettuata ad altro difensore, già revocato. La nullità travolge la sentenza di secondo grado e impone l’annullamento con rinvio, anche se il giudizio si è svolto con modalità cartolare senza la partecipazione del nuovo difensore.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 03.06.2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani nei confronti dell’imputata per il delitto di detenzione di stupefacenti, riducendo la pena. Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
Con il primo motivo censurava la violazione di legge per l’omessa notificazione dell’avviso di udienza al difensore di fiducia nominato successivamente al deposito dell’appello, con elezione di domicilio e revoca dei precedenti difensori. Con il secondo motivo contestava la qualificazione giuridica del fatto, fondata sul mero dato ponderale della droga. La questione decisiva attiene alla ritualità della celebrazione del giudizio di appello in assenza del nuovo difensore di fiducia.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha ritenuto fondato il ricorso in relazione al primo motivo, assorbente. Dalla lettura degli atti, consentita per la deduzione di un vizio processuale, è emerso che l’avviso di fissazione dell’udienza di appello del 28 maggio 2024 era stato notificato soltanto al difensore che aveva proposto l’appello e che era stato successivamente revocato. Nessuna notifica era stata effettuata al nuovo difensore di fiducia, nominato con atto depositato nella cancelleria della Corte di appello con pec del 23 novembre 2023, quindi assai prima della sentenza di secondo grado.
Il giudizio di appello si era svolto con modalità cartolare, senza la partecipazione del nuovo difensore. La stessa intestazione della sentenza impugnata indicava quale unico difensore di fiducia quello revocato.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento, sostenuto anche a Sezioni unite (Sez. U n. 24630 del 26.03.2015, Maritan, Rv. 263598): l’omesso avviso dell’udienza al nuovo e unico difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato, integra nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. quando ne è obbligatoria la presenza e questi non abbia presenziato. Il principio è stato ribadito da Sez. III n. 26266 del 18.01.2018, Zeoli, Rv. 273199, che ha precisato come non rilevi che la notifica sia stata effettuata ad altro difensore (Sez. VI n. 29683 del 29.09.2020, Galasso, Rv. 279722).
Ne è conseguita la declaratoria di annullamento della sentenza impugnata, perché il processo di appello è stato celebrato in assenza di notifiche al nuovo difensore di fiducia, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per la celebrazione di un nuovo giudizio davanti ad altra sezione. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Nota della Redazione
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