Residenza fiscale estera fittizia e presunzione di distribuzione utili ai soci (Cass. civ. Sez. V n. 22576 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, la contestazione della residenza fiscale estera del contribuente, ritenuta fittizia, e la presunzione di distribuzione di utili occulti ai soci di società a ristretta base proprietaria integrano apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito. Nel giudizio di legittimità è inammissibile la critica che, contrapponendo una diversa lettura delle risultanze istruttorie, miri a rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione della fattispecie operata dai giudici del merito. In relazione ai tributi armonizzati, la violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale determina l’invalidità dell’atto solo se il contribuente enuncia in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e la relativa prova di resistenza; per i tributi non armonizzati tale obbligo sussiste nei soli casi espressamente previsti.
Il Fatto
La vicenda riguarda un contribuente destinatario di avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi a più annualità. L’amministrazione finanziaria ha contestato la fittizietà della residenza estera dichiarata dal contribuente e, sul presupposto della ritenuta residenza fiscale in Italia, ha proceduto a riprese fondate anche sulla presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati di società a ristretta base proprietaria delle quali egli era socio.
Dopo la decisione di primo grado, parzialmente favorevole al contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, riuniti gli appelli, ha rigettato il gravame del contribuente e accolto parzialmente quello dell’ufficio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo otto motivi, cui l’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, la Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, con i quali il ricorrente censura l’accertamento delle residenze estere come fittizie. Le doglianze sono ritenute inammissibili e comunque infondate: la sentenza impugnata espone una puntuale analisi degli elementi probatori indiziari valorizzati dal giudice di appello sulla scorta delle verifiche dell’amministrazione, con riscontro delle difese del contribuente.
La Corte ribadisce che, con il ricorso per cassazione, la parte non può rimettere in discussione, proponendo una diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici di merito, essendo l’apprezzamento dei fatti e delle prove sottratto al sindacato di legittimità, salvo il controllo sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica.
Quanto ai motivi sulla motivazione, la Corte esclude che ricorra il paradigma della motivazione apparente, che si configura quando la pronuncia, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Nella specie la motivazione contiene un’argomentazione puntuale e articolata, ben oltre il minimo costituzionale. Rileva inoltre l’inammissibilità della denuncia di omesso esame di fatti decisivi per la preclusione della cosiddetta doppia conforme.
Il quinto motivo è dichiarato inammissibile perché cumula in un unico mezzo più profili di doglianza non separabili. Il sesto motivo, sul contraddittorio endoprocedimentale, è infondato: per i tributi armonizzati difetta l’indicazione in concreto della prova di resistenza che avrebbe potuto condurre a un diverso risultato, mentre per i tributi non armonizzati non è rinvenibile un obbligo generalizzato di contraddittorio. I motivi settimo e ottavo, sulla distribuzione di utili, sono inammissibili; la Corte conferma la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili occulti, fondata sulla ristrettezza dell’assetto societario, che non integra una presunzione di secondo grado e determina l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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