Omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione e vizio di motivazione nel trasporto aereo (Cass. civ. Sez. III n. 6087 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che ometta radicalmente di esaminare l’eccezione di prescrizione ritualmente proposta in primo grado e riproposta in grado di appello, decidendo soltanto sulla diversa eccezione di decadenza, incorre in nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. In materia di trasporto aereo e di indennizzo ex Regolamento CE 261/2004, la distinzione tra decadenza e prescrizione — e la conseguente individuazione del termine applicabile tra l’art. 418 cod. nav. e l’art. 2951 cod. civ. — costituisce questione che il giudice del merito deve necessariamente affrontare, non potendo la relativa omissione essere sanata dalla decisione sulla sola eccezione decadenziale. La cassazione della sentenza consegue con rinvio al giudice di merito in diversa composizione.

Il Fatto

Una società cessionaria di un credito, acquisito da un passeggero, conveniva davanti al Giudice di pace la compagnia aerea, chiedendo di accertarne la responsabilità contrattuale per un ritardo di oltre quattro ore di un volo internazionale risalente al 2015 e di condannarla al pagamento dell’indennizzo di euro 600 ai sensi dell’art. 7, primo comma, lett. c), del Regolamento CE 261/2004.

Il Giudice di pace rigettava la domanda per intervenuta decadenza del diritto. La cessionaria proponeva appello; la compagnia resisteva e spiegava appello incidentale. Il Tribunale accoglieva l’appello principale, rigettava quello incidentale e condannava la compagnia al pagamento della somma richiesta. Avverso tale decisione la compagnia aerea ha proposto ricorso per cassazione, articolato in otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto un vizio nella procura speciale del controricorso con ricorso incidentale condizionato: l’intestazione richiama una sentenza diversa da quella impugnata e un diverso numero di ruolo, e il controricorso confuta soltanto cinque degli otto motivi. Il controricorso e il ricorso incidentale sono pertanto dichiarati inammissibili.

Passando al ricorso principale, la Corte applica il principio della ragione più liquida e concentra l’esame sul quarto e sul quinto motivo. La ricorrente aveva prospettato, già in primo grado e poi in appello, l’eccezione di prescrizione del diritto alla compensazione pecuniaria, rapportandola agli art. 418 cod. nav. e 2951 cod. civ.

La sentenza impugnata, tuttavia, tace del tutto sull’eccezione di prescrizione: esamina soltanto l’eccezione di decadenza, disattendendola, e non indica la prescrizione tra gli strumenti difensivi della compagnia. L’omissione è decisiva, perché la tematica della distinzione tra decadenza e prescrizione avrebbe dovuto essere affrontata.

La censura è quindi fondata e investe anche il quarto motivo, attinente alla decadenza. L’accoglimento dei due motivi assorbe tutte le ulteriori censure. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata per quanto di ragione, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Busto Arsizio in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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