Resistenza aggravata e concorso morale con modifica dell’imputazione (Cass. pen. Sez. VI n. 2703 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La modifica del capo di imputazione che mantiene fermo il nucleo storico del fatto — tempo, luogo e condotta materiale — e ne puntualizza solo alcuni elementi essenziali integra un fatto diverso ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., e non un fatto nuovo ex art. 518 cod. proc. pen., senza violazione delle garanzie difensive. L’eccezione relativa alla necessità dell’udienza preliminare dopo la modifica va proposta alla prima udienza utile, non bastando una trascrizione poco chiara del verbale. Integra l’elemento materiale della resistenza a pubblico ufficiale non solo la condotta di chi usa violenza o minaccia, ma anche quella di chi, in azione collettiva, fronteggi ripetutamente i pubblici ufficiali rafforzando l’altrui offensiva, configurandosi almeno il concorso morale. Le copie di videoriprese digitali conservano la medesima valenza probatoria dell’originale, salvo deduzione e prova della manipolazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la condanna di alcuni imputati per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, fatti commessi in occasione di un incontro di calcio del febbraio 2007, dichiarando nel contempo la prescrizione degli altri reati contestati e rideterminando la pena.

Avverso tale pronuncia i difensori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi: dalla qualificazione della modifica del capo di imputazione, alla inutilizzabilità delle copie dei filmati, alla insufficienza della motivazione in ordine al concorso morale, fino a questioni di notifica e di trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi del ricorso principale, attinenti a questioni processuali. Ha ribadito che la nozione di fatto diverso va intesa in senso materiale e naturalistico: rileva non solo il fatto storico, rimasto invariato, ma anche il fatto che abbia connotati materiali solo parzialmente difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio. Solo la locuzione «fatto nuovo non enunciato nel decreto», di cui all’art. 518 cod. proc. pen., riguarda un accadimento del tutto difforme e autonomo per modalità essenziali dell’azione o per l’evento.

Quanto all’eccezione sulla necessità dell’udienza preliminare a seguito della modifica, essa era stata proposta tardivamente: alla prima udienza utile il difensore si era limitato a porre la questione circa la novità del fatto, senza manifestare la volontà di celebrazione dell’udienza preliminare.

Sul versante probatorio, la Corte ha confermato il consolidato orientamento per cui le videoriprese costituiscono prova documentale con contenuto figurativo, assimilabile alla prova testimoniale. La copia estratta mantiene la medesima valenza dell’originale, salvo che se ne deduca e dimostri la manipolazione. Nel caso concreto la difesa aveva solo apoditticamente sostenuto la non genuinità delle copie, confondendo la necessaria attività di sintesi con una indebita alterazione.

La Corte ha poi affermato che integra l’elemento materiale della resistenza non solo l’azione di chi usa violenza o minaccia, ma anche quella di chi, partecipando a un’azione collettiva, contrasti ripetutamente i pubblici ufficiali, rafforzando l’azione di chi lancia corpi contundenti, così da configurare quantomeno il concorso morale nel delitto di cui all’art. 337 cod. pen.

In tema di vocatio in ius, la Corte ha ribadito che la nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. ricorre solo se la notificazione sia omessa o risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto; la notifica eseguita presso il difensore ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. configura invece nullità a regime intermedio, sanata ex art. 184 cod. proc. pen. e non deducibile per la prima volta in cassazione. I ricorsi sono stati rigettati, quelli generici dichiarati inammissibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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