Inammissibile il ricorso che non confuta la ratio decidendi della sentenza impugnata (Cass. pen. Sez. III n. 25817 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre la doglianza senza confutare l’argomentazione che ne ha determinato il rigetto. Il vizio di motivazione non può fondarsi sulla mera allegazione di un’inadeguatezza della decisione impugnata: occorre indicare elementi concreti, desunti dagli atti, idonei a confutare la tesi accusatoria. La sola prospettazione di ipotesi alternative, astrattamente configurabili ma prive di riscontro processuale, non integra il dubbio ragionevole rilevante ai fini dell’art. 533 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6 febbraio 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 40 del d.lgs. n. 504 del 1995, per avere sottratto al pagamento delle accise un quantitativo di gasolio per autotrazione custodito in un serbatoio a lui riconducibile.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la nullità del giudizio per il rigetto dell’istanza di rinvio fondata sul legittimo impedimento del difensore; il vizio di motivazione in punto di riconducibilità del carburante all’imputato; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto tutti i profili. Quanto al primo motivo, il ricorrente non si è confrontato con la ratio decidendi della Corte territoriale: questa aveva rilevato che il Tribunale, pur rigettando l’istanza di differimento, aveva comunque rinviato l’udienza ad altra data, con comunicazione al difensore, il quale aveva poi partecipato alle successive udienze. Il rigetto, quindi, non aveva cagionato alcuna lesione al diritto di difesa.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricostruito il percorso probatorio: la destinazione del gasolio all’autotrazione è il frutto di analisi chimiche non contestate con motivi di gravame; la riferibilità del carburante all’imputato è il corollario della pacifica riconducibilità a lui del contenitore, privo di documentazione fiscale. Si tratta di una corretta derivazione logica, non di una implausibile inferenza.
La Corte ha poi precisato la portata della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio: essa consente la condanna quando le ricostruzioni alternative siano mere eventualità remote, prive di riscontro nelle emergenze processuali, oppure ipotesi vaghe e scientificamente inesplorate. Tuttavia non esime la difesa dal prospettare elementi ricostruttivi antagonisti rispetto a quelli accusatori, che il giudice è tenuto a valutare e, se del caso, a confutare.
Nel caso concreto, il ricorrente si è limitato a invocare l’insufficienza probatoria di fronte a un dato storico inconfutabile, senza addurre elementi concreti di segno contrario. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che le attenuanti generiche presuppongono elementi positivi di valutazione, il cui onere di allegazione grava sul ricorrente, e che la pena contenuta nel medio edittale giustifica una motivazione sintetica. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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