Inammissibile il ricorso che riproduce pedissequamente i motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 20793 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità il motivo di ricorso che si risolva nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello, senza una critica puntuale alle argomentazioni con cui esse sono state disattese, è inammissibile per difetto di specificità. Non è consentito alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito, né saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante il raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. La parte civile che si limiti a richiedere la declaratoria di inammissibilità con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi, non ha diritto alla liquidazione delle spese della fase di legittimità.
Il Fatto
La vicenda processuale riguarda un imputato condannato per il reato di art. 642 cod. pen., per aver simulato un sinistro stradale in realtà mai avvenuto. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 13.10.2025, aveva confermato la responsabilità dell’imputato.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: il primo, relativo al vizio della motivazione sulla responsabilità; il secondo, concernente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato. La parte civile ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con vittoria delle spese processuali.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato ritenuto non consentito dalla legge. Il ricorrente aveva censurato la motivazione della sentenza di appello sulla responsabilità, denunciandone la manifesta illogicità sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova. La Corte ha ribadito la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante il raffronto con altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, richiamando Sez. VI n. 25255 del 14.02.2012 e Sez. V n. 39048 del 25.09.2007.
Nel merito della censura, la Corte ha osservato che i giudici di appello avevano esposto congruamente le ragioni del proprio convincimento. In particolare, risultavano pienamente attendibili le dichiarazioni del proprietario e del conducente dell’asserito veicolo danneggiante, confermate dagli accertamenti degli investigatori incaricati dalla compagnia assicuratrice, dai quali era emerso che il sinistro stradale oggetto dell’imputazione non si era mai verificato.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La Corte ha rilevato che esso si fondava su profili di censura coincidenti con quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, richiamando Sez. II n. 37295 del 12.06.2019. Secondo il consolidato orientamento, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure di appello, contestando in termini meramente assertivi la correttezza della sentenza impugnata, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi non erano stati accolti (Sez. VI n. 23014 del 29.04.2021).
Quanto alla parte civile, la Corte ha escluso la liquidazione delle spese della fase di legittimità, perché essa non aveva fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la declaratoria di inammissibilità con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione, in applicazione di Sez. Un. n. 877 del 14.07.2022. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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