Revoca d’ufficio della prova nel rito abbreviato e mutamento del giudice (Cass. pen. Sez. II n. 10486 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio abbreviato con integrazione probatoria disposta d’ufficio ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., la revoca dell’ordinanza ammissiva della prova rientra nei poteri del giudice, chiamato a valutarne la superfluità, indipendentemente dai presupposti in base ai quali la prova era stata ammessa. Il principio opera anche in caso di mutamento dell’organo giudicante: i provvedimenti sull’ammissione adottati dal giudice diversamente composto conservano efficacia solo se non espressamente revocati o modificati. Non è, pertanto, affetta da nullità la sentenza resa dal G.U.P. subentrato che, nel rito abbreviato condizionato al solo esame dell’imputata, revochi l’audizione delle parti civili già assunte dinanzi al precedente giudice, dichiarandone l’inutilizzabilità.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 19 febbraio 2024, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Sulmona che aveva condannato l’imputata per il delitto di cui all’art. 493-ter cod. pen..
Avverso tale decisione il difensore dell’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per avere il giudice di appello ritenuto legittime le ordinanze con cui il G.U.P. subentrato aveva revocato l’ordinanza ammissiva della prova emessa dal giudice precedente e dichiarato inutilizzabili le deposizioni dei testimoni. Con un secondo motivo si censurava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ricostruisce l’iter processuale: l’imputata aveva chiesto il rito abbreviato condizionato al proprio esame; il G.U.P. procedente aveva ammesso il rito e, espletata quella prova, aveva disposto d’ufficio l’audizione delle parti civili. Mutato il giudice dell’udienza preliminare, il nuovo G.U.P. revocava l’ordinanza ammissiva e dichiarava non utilizzabili le prove assunte dinanzi al diverso giudice.
Per la Corte alcun vizio affligge quella revoca. Il mutamento del giudice non modifica la struttura del procedimento e la difesa non aveva avanzato alcuna richiesta in tal senso. Espletata la prova cui il rito era condizionato, la decisione poteva fondarsi sulle altre prove del fascicolo del pubblico ministero, senza che la revoca integrasse una violazione di legge comportante nullità.
La sentenza distingue la posizione dell’ordinanza di ammissione del rito abbreviato condizionato all’esame della persona offesa — non revocabile secondo Sez. II n. 12791 del 2020 — da quella delle ordinanze emesse d’ufficio ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., rispetto alle quali la revoca è consentita.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui rientra nei poteri del giudice revocare l’escussione disposta d’ufficio, in ragione della superfluità della prova (Sez. III n. 15943 del 2006). Il principio è ribadito con riguardo al mutamento dell’organo giudicante: il principio di immutabilità del giudice opera anche nel giudizio abbreviato con integrazione probatoria, ma i provvedimenti del giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente revocati o modificati (Sez. V n. 847 del 2021).
Quanto al secondo motivo, la Corte ricorda che il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una rilettura degli elementi di fatto riservata al giudice di merito (Sez. Un. n. 6402 del 1997). Il ricorso propone una lettura alternativa delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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