Termini perentori per le osservazioni al progetto di stato passivo nella liquidazione del patrimonio (Cass. civ. Sez. 1 n. 15061 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14-ter e ss. l. n. 3/2012, il termine di quindici giorni assegnato ai creditori per formulare osservazioni sul progetto di stato passivo comunicato dal liquidatore ha natura perentoria, pur non essendo espressamente previsto a pena di decadenza. Trattandosi di termine di fonte legale avente specifica funzione acceleratoria, la sua inosservanza può essere superata solo mediante rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c. Il progetto definitivo, dichiarato dal giudice delegato, non è impugnabile da chi non abbia tempestivamente formulato osservazioni. L’istituto dell’interruzione del processo ex art. 301 c.p.c. non trova applicazione nella fase amministrativa che si svolge dinanzi al liquidatore.
Il Fatto
Nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. n. 3/2012, la società creditrice aveva depositato istanza di ammissione al passivo. Il primo progetto di stato passivo, recante l’esclusione del credito, veniva comunicato alla società personalmente a mezzo pec il 12.11.2022, con invito a presentare osservazioni entro quindici giorni. Successivamente alla morte del difensore originario, la creditrice depositava osservazioni in data 6.7.2023, oltre il termine assegnato.
La liquidatrice, con nota del 1.8.2024, rilevava la tardività delle osservazioni. Il giudice delegato dichiarava quindi definitivo lo stato passivo. Il reclamo ex art. 14-octies, comma 4, l. n. 3/2012 veniva rigettato dal Tribunale, che escludeva la possibilità di rimettere in discussione posizioni già esaminate e prive di tempestive osservazioni. La creditrice proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 14-octies l. n. 3/2012, sostenendo che le osservazioni sarebbero state relative al secondo progetto di stato passivo, comunicato il 22.6.2023, e non al primo, e che il termine di quindici giorni avrebbe natura ordinatoria. Con il secondo motivo, lamentava la violazione degli artt. 141 e 301 c.p.c., per la mancata nullità degli atti successivi al decesso del difensore, che avrebbe comportato l’interruzione del procedimento.
La Corte, condividendo la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., ha ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. Il nuovo progetto di stato passivo, previsto dall’art. 14-octies, comma 3, l. n. 3/2012, viene predisposto solo quando il liquidatore ritiene fondate le osservazioni tempestivamente formulate entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del primo progetto. La sua comunicazione a tutti i creditori serve a consentire osservazioni sulle nuove posizioni, non su quelle non modificate per assenza di tempestive contestazioni.
Quanto alla natura del termine, la Corte ha ribadito la natura perentoria dei termini previsti per la formazione del passivo nella liquidazione del sovraindebitamento, sebbene assegnati dal liquidatore e non previsti espressamente a pena di decadenza, trattandosi di termini di fonte legale con specifica funzione acceleratoria della procedura. L’inosservanza può essere superata solo tramite il meccanismo di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità dell’istituto dell’interruzione del processo ex art. 301 c.p.c., proprio della fase contenziosa, alla fase amministrativa che si svolge dinanzi al liquidatore. La comunicazione del progetto rivolta alla parte personalmente ha raggiunto il suo scopo, essendosi la stessa attivata per nominare un nuovo difensore senza invocare alcuna ipotesi di rimessione in termini.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché dell’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., per essere il giudizio definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
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Nota della Redazione
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