Sinistro in cantiere stradale su via aperta al traffico: custodia solidale di ente proprietario e appaltatore verso i terzi (art. 2051 c.c.); la manleva sui rapporti interni va comunque decisa (Cass. 33683/2025)

Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 33683 del 22 dicembre 2025 (R.G.N. 20139/2022) — Presidente Raffaele Frasca, Relatore Augusto Tatangelo.

Il principio di diritto

Per i danni verificatisi in un tratto stradale interessato da lavori, se l’area resta aperta alla circolazione la responsabilità da custodia verso i terzi danneggiati (art. 2051 c.c.) grava in solido sull’ente proprietario della strada e sull’appaltatore, entrambi custodi; risponde invece il solo appaltatore se l’area di cantiere è completamente enucleata, delimitata e affidata alla sua esclusiva custodia, con divieto di traffico. Il modo in cui committente e appaltatore hanno regolato i loro rapporti interni non esclude la solidarietà verso i terzi, ma può rilevare tra le parti: perciò il giudice che accolga la domanda di corresponsabilità solidale deve comunque esaminare e decidere la distinta domanda di manleva fondata sul contratto d’appalto.

Il fatto

I congiunti di una persona deceduta in un incidente stradale su un tratto autostradale avevano agito contro ANAS S.p.A. per il risarcimento. ANAS, negando la propria responsabilità, aveva chiamato in giudizio il Consorzio capogruppo dell’ATI appaltatrice dei lavori di ammodernamento, proponendo due domande gradate: la corresponsabilità del Consorzio verso gli attori ex art. 2051 c.c. e, in subordine, la manleva in base al contratto d’appalto. Il Tribunale di Salerno aveva attribuito il sinistro per il 50% ad ANAS e per il 50% alla vittima. La Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma, aveva condannato il Consorzio in solido con ANAS verso gli attori.

ANAS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il Consorzio ha resistito con controricorso.

La motivazione

Il primo motivo — omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) sulla domanda di manleva — è fondato. ANAS aveva proposto, in via gradata, due domande autonome: quella di corresponsabilità del Consorzio verso gli attori (art. 2051 c.c.) e quella, subordinata, di manleva in base al contratto d’appalto. La Corte d’appello ha accolto la prima, condannando in solido ANAS e il Consorzio verso i danneggiati, ma non ha esaminato la seconda. La responsabilità solidale da custodia — che, quando la strada resta aperta al traffico, grava sia sull’ente proprietario sia sull’appaltatore — vale però nei rapporti con i terzi; nei rapporti interni il contratto d’appalto può avere rilievo e condurre a una diversa incidenza della responsabilità, ad esempio quando l’appaltatore abbia assunto in proprio l’incarico delle misure di sicurezza. La domanda di manleva riguardava proprio questo rapporto interno e non è stata esaminata, neppure implicitamente: la censura di omessa pronuncia è dunque fondata, e in sede di rinvio la domanda dovrà essere valutata.

Il secondo motivo, relativo alla compensazione delle spese per reciproca soccombenza, resta assorbito dall’accoglimento del primo, imponendosi una nuova regolamentazione delle spese in sede di rinvio.

La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarato assorbito il secondo, e cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

La decisione ha una doppia utilità pratica. Sul piano sostanziale, ricorda la regola di riparto della responsabilità da custodia nei cantieri stradali: finché l’area resta aperta alla circolazione, ente proprietario e appaltatore rispondono in solido verso i terzi; solo l’enucleazione completa del cantiere, con divieto di transito, sposta la custodia esclusivamente sull’appaltatore.

Sul piano processuale, chiarisce che la condanna solidale verso i danneggiati non assorbe la domanda di manleva: chi, come il committente, chiede in subordine di essere tenuto indenne dall’appaltatore in base al contratto ha diritto a una pronuncia espressa su quel punto. Ignorarla è omessa pronuncia, non rigetto implicito.

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