Responsabilità 231 richiede colpa di organizzazione non presunta dal reato presupposto (Cass. pen. Sez. V n. 40755 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità amministrativa degli enti non può essere desunta dalla sola prova del reato presupposto. Sul piano oggettivo occorre un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente da una persona con rapporto qualificato con esso. Sul piano soggettivo è necessaria la colpa di organizzazione, diversamente connotata a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all’altrui vigilanza e direzione. Tale colpa deve essere verificata anche quando l’autore riveste una posizione apicale, adottando il criterio della prognosi postuma: occorre idealmente collocarsi nel momento del fatto e stabilire se l’osservanza del modello organizzativo virtuoso, come attuato in concreto, avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di illeciti della stessa specie.

Il Fatto

La Corte d’appello di Genova aveva confermato la condanna di una società al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00 per l’illecito previsto dal combinato disposto degli artt. 5, comma 1, lett. a), e 25-bis, comma 1, lett. f-bis), del d.lgs. 8 giugno 2011, n. 231, dipendente dal reato di cui all’art. 474 cod. pen. ascritto al legale rappresentante.

Secondo la prospettazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, era stata presentata alla dogana merce di origine e provenienza cinese, costituita tra l’altro da migliaia di confezioni contenenti una macchinina radiocomandata riproducente un design comunitario registrato di proprietà esclusiva di una nota casa automobilistica, in assenza di autorizzazione del titolare. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

La Sez. V esamina anzitutto il secondo motivo, per priorità logica, dichiarandolo inammissibile perché generico. Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della Corte territoriale, che aveva fondato l’accertamento sulla conferma del perito e del dipendente in dibattimento circa la riproduzione del design registrato, desunta da numerosi tratti caratteristici dei modelli e dalle proporzioni, dallo stile e dalle linee dell’autovettura. La decisione impugnata aveva inoltre evidenziato, in modo non illogico, che l’illiceità della riproduzione prescinde dalla scala dimensionale dei modellini, poiché la tutela del design si riferisce allo stile e alle linee caratteristiche, riproducibili in più scale. La Corte richiama sul punto Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822.

Il primo motivo è invece fondato. La Corte ribadisce che la responsabilità da reato degli enti non può essere desunta dalla sola prova del reato presupposto. Essa postula, sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con quest’ultimo e, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione, diversamente connotata a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all’altrui vigilanza e direzione. Viene richiamata Sez. 6, n. 17664 del 29/01/2025, Le Fattorie degli Alburni soc. coop. s.r.l., Rv. 288143.

La decisione impugnata si è invece limitata ad accertare la sussistenza del delitto presupposto e a porre in rilievo, sul piano oggettivo, l’evidente vantaggio economico per la ricorrente derivante dalla commercializzazione dei beni contraffatti, omettendo ogni valutazione sulla colpa di organizzazione. Questa deve essere vagliata anche quando il reato presupposto sia stato commesso, come nel caso in esame, da un soggetto che riveste nell’ente una posizione apicale, adottando il criterio epistemico-valutativo della prognosi postuma. Occorre cioè idealmente collocarsi nel momento in cui l’illecito è stato commesso e verificare se il comportamento alternativo lecito, ossia l’osservanza del modello organizzativo virtuoso come attuato in concreto, avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie, non richiedendosi una valutazione della compliance alle regole cautelari di tipo globale. Sono richiamate Sez. 5, n. 21640 del 02/03/2023, Rossi, Rv. 284675 e Sez. 6, n. 23401 del 11/11/2021, dep. 2022, Impregilo s.p.a., Rv. 283437.

La sentenza impugnata è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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