Affidamento terapeutico: il giudice valuta l’idoneità del programma al reinserimento (Cass. pen. Sez. VII n. 35255 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice, accertata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che ne costituiscono le precondizioni, deve valutare anche il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico. A tal fine egli tiene conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare l’effettivo reinserimento sociale. La valutazione di inadeguatezza della misura a fronteggiare il rischio di recidiva è sindacabile in cassazione nei soli limiti della manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Le doglianze generiche che non si confrontano con l’argomentazione del Tribunale di sorveglianza sono inammissibili.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta l’applicazione della misura alternativa dell’affidamento terapeutico prevista dall’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta, rilevando una condotta non regolare del condannato e una risposta insoddisfacente ai pregressi programmi terapeutici.

Avverso quel provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente sosteneva che il rigetto fosse fondato esclusivamente su infrazioni disciplinari, relative al rinvenimento di telefoni cellulari, e su precedenti esiti negativi della misura, senza considerare le esigenze di salute e la solidità del progetto terapeutico.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata perché non si confronta con la puntuale motivazione del Tribunale, che ha dato conto della condotta non regolare del ricorrente.

Il Tribunale aveva valorizzato molteplici elementi: il percorso terapeutico seguito con esito negativo, la condanna per evasione dagli arresti domiciliari, due rapporti disciplinari conclusisi con l’inflizione della sanzione di quindici giorni di isolamento, tutti concernenti il rinvenimento di telefoni cellulari.

Su questa base il giudice di merito, con motivazione immune da profili di illogicità, ha ritenuto tali elementi indicativi della non soddisfacente risposta del ricorrente ai programmi terapeutici, corroborata dai precedenti penali per reati contro la persona, commessi in tempi non risalenti, e contro il patrimonio.

La Corte ha richiamato il principio espresso da Sez. 1, n. 15968 del 26/02/2026, Rv. 289880-01: in tema di affidamento terapeutico, accertati i requisiti oggettivi e soggettivi, il giudice valuta anche il probabile conseguimento delle finalità del programma, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento al reinserimento sociale. Il provvedimento impugnato ha correttamente dato atto dell’attuale inadeguatezza della misura a fronteggiare il rischio di recidiva e della sua inidoneità a garantire il buon esito del percorso di recupero e risocializzazione.

A fronte di tale argomentazione, il ricorrente ha prospettato censure meramente generiche, inidonee a evidenziare profili di illogicità manifesta o di contraddittorietà. All’inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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