Definizione agevolata e cessazione della materia del contendere in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 14149 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle pendenze tributarie, disciplinata dall’art. 1, commi 186-205, legge n. 197/2022, è applicabile alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione. Ove il contribuente documenti l’integrale pagamento del dovuto e l’invio telematico dell’istanza al Sistema Informativo dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 194, il giudizio è dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Ai sensi del comma 197, secondo periodo, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Il Fatto
Il contribuente riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2009. L’Agenzia delle entrate accertava sinteticamente il maggior reddito ai sensi dell’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, sulla base della disponibilità di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva.
Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla C.t.p. di Milano, che accoglieva parzialmente il ricorso. La C.t.r. della Lombardia rigettava gli appelli, principale e incidentale. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; il contribuente resisteva con controricorso. Nelle more, in data 1° febbraio 2024, il contribuente depositava istanza di definizione della pendenza tributaria e documentava il pagamento integrale del dovuto.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che il contribuente ha depositato, in data 1° febbraio 2024, istanza di definizione della pendenza tributaria ai sensi dell’art. 1, commi 186-205, legge n. 197/2022. La norma riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della legge, cioè al 1° gennaio 2023.
Il contribuente ha inoltre documentato, ai sensi del comma 194, l’integrale pagamento del dovuto e l’invio telematico dell’istanza al Sistema Informativo dell’Agenzia delle entrate, instando per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La Corte dà atto che l’istanza e il pagamento integrano i presupposti richiesti dalla disciplina della definizione agevolata. Ne consegue che il processo va dichiarato estinto ai sensi del comma 197, secondo periodo, con spese a carico di chi le ha anticipate.
La Corte esclude infine che sussistano i presupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non essendo configurabile il raddoppio del contributo unificato in ragione della definizione intervenuta. Il ricorso dell’ufficio non viene pertanto esaminato nel merito, restando assorbito dall’estinzione del giudizio.
Nota della Redazione
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