Responsabilità aquiliana della Regione e affidamento incolpevole escluso dalla consapevolezza del termine (Cass. civ. Sez. I n. 1125 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La consapevolezza, documentata, del termine entro cui assumere gli impegni giuridicamente vincolanti esclude la configurabilità di un affidamento incolpevole e, con esso, la responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. La sola aggiudicazione provvisoria non integra la condizione richiesta per l’erogazione del finanziamento pubblico, poiché la tacita approvazione prevista dall’art. 12 del d.lgs. n. 163 del 2006 esaurisce i propri effetti sul piano procedimentale. È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, miri a una rivalutazione delle prove e a un diverso accertamento dello stato soggettivo di affidamento.

Il Fatto

Un’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ha convenuto in giudizio la Regione dinanzi al Tribunale, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di corrispondere la somma anticipata e rendicontata per l’acquisto di un immobile destinato a dorsale laboratoristica. A fondamento della domanda ha invocato un decreto dirigenziale regionale che aveva impegnato le risorse nell’ambito di una misura del POR Calabria 2000/2006.

La Regione ha resistito sostenendo che il finanziamento era subordinato all’assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro il 31.12.2010, mentre l’aggiudicazione definitiva era intervenuta solo nel marzo 2011. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d’appello ha respinto l’appello principale e quello incidentale sulla giurisdizione, ritenendo la controversia relativa alla fase esecutiva del finanziamento e dunque devoluta al giudice ordinario. Ha inoltre escluso la lesione del legittimo affidamento per la piena consapevolezza dell’agenzia del termine da rispettare. Propone ricorso per cassazione l’agenzia.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denuncia la violazione dell’art. 2043 cod. civ., in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., per avere la Regione determinato un affidamento incolpevole mediante proprie comunicazioni, che avrebbero confermato la sufficienza della sola aggiudicazione provvisoria ai fini della finanziabilità dell’intervento.

La Corte dichiara il motivo inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto difettano pertinenza e specificità della censura, poiché la ricorrente non affronta né confuta la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha fondato la propria decisione su un fatto documentato, ossia la nota di riscontro con cui l’agenzia aveva confermato alla Regione di essere in grado di assicurare l’impegno giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2010.

Da tale consapevolezza i giudici di merito hanno tratto la conseguenza che l’inciso contenuto nella nota regionale di riscontro non era idoneo a ingenerare un affidamento incolpevole meritevole di tutela. La ricorrente non si confronta con questo passaggio argomentativo, che di per sé sorregge il rigetto della pretesa risarcitoria.

In secondo luogo, il motivo, pur formalmente formulato come violazione di legge, sollecita in realtà una non consentita revisione della valutazione delle prove e un diverso accertamento di fatto circa la ricorrenza dello stato soggettivo dell’affidamento. La Corte ribadisce il principio, già espresso dalle Sezioni Unite n. 34476 del 27.12.2019, secondo cui è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame di un fatto decisivo, miri a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese in favore della controricorrente e con l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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