Inammissibile il ricorso che non trascrive gli atti richiamati (Cass. civ. Sez. I n. 1127 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri la legittimità della revoca di un contributo pubblico deve trascrivere integralmente, o almeno illustrare nel suo contenuto, il provvedimento di concessione e gli atti processuali su cui si fonda la doglianza, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, con esclusione della prova della non colpevolezza dell’imputato, non implica di per sé l’illegittimità della revoca del beneficio, né la riferibilità della condotta illecita al solo sito oggetto del finanziamento, quando la clausola contrattuale imponga il pieno rispetto delle norme edilizie, urbanistiche e di salvaguardia dell’ambiente senza distinguere tra sito e sito. Il giudizio di legittimità non può sindacare l’interpretazione degli atti negoziali se non per violazione delle regole legali di ermeneutica.
Il Fatto
Una società aveva ottenuto un finanziamento pubblico per la realizzazione di opere agevolate. Il Ministero competente aveva revocato il contributo, ritenendo che l’impresa non avesse rispettato le condizioni imposte dal decreto di concessione. Dopo che il TAR Campania aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la società aveva riassunto il processo davanti al tribunale ordinario, chiedendo l’annullamento degli atti di revoca, l’accertamento del proprio inadempimento e la condanna del Ministero al risarcimento dei danni.
Il tribunale aveva rigettato la domanda e la decisione era stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il Ministero ha resistito chiedendo l’inammissibilità o il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, tutti dichiarati inammissibili. Il primo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, primo comma, del d.m. n. 74168/99 e contestava la riferibilità al sito finanziato delle condotte illecite accertate in altro sito. La Corte rileva anzitutto che il mezzo impinge accertamenti di fatto e difetta del requisito dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non contenendo la trascrizione integrale, né almeno l’illustrazione del contenuto, dei documenti richiamati, ossia la sentenza penale, i capi di imputazione e il decreto di concessione con la relativa clausola.
In secondo luogo, la doglianza non coglie l’esatta ratio decidendi: il giudice di merito ha ritenuto che la colpevolezza in relazione al trattamento illecito di rifiuti speciali non fosse esclusa, ma anzi avvalorata dalle intercettazioni, e tale passaggio motivazionale non è stato specificamente censurato. L’argomentazione della ricorrente, secondo cui la prescrizione implicherebbe al più un rimprovero di minima negligenza, è inoltre nuova e scarsamente decifrabile.
Il secondo motivo, fondato sull’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile perché il secondo giudice ha confermato la decisione sulla base degli stessi fatti e delle medesime ragioni, con la conseguenza che non è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 360, terzo comma, cod. proc. civ. Il controllo previsto dal n. 5 si svolge su un fatto storico la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014) e non può consistere in una contrapposta interpretazione degli elementi fattuali (Cass. Sez. II n. 20718 del 2018) né in una doglianza di omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. Sez. II n. 14802 del 2017). Il fatto deve inoltre avere carattere decisivo, tale da condurre a una diversa decisione con giudizio di certezza e non di mera probabilità (Cass. Sez. I n. 24155 del 2017).
Il terzo motivo, che denunciava error in procedendo per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., trascura la ratio decidendi: la Corte di merito ha ritenuto legittima la revoca in ragione della condotta illecita di trattamento dei rifiuti, reputando superflue le circostanze sui tardivi pagamenti e sul mancato rinvenimento di un bene aziendale. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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