Obbligo di custodia e manleva nel subappalto (Cass. civ. Sez. 3 n. 15878 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità contrattuale, la mancata chiamata in causa del proprio garante improprio da parte del convenuto non determina l’inammissibilità della successiva domanda di manleva, salvo che un obbligo di chiamata sia stato validamente pattuito tra le parti a pena di decadenza. L’obbligo di consegnare la cosa ha effetto naturale quello di custodirla, ai sensi dell’art. 1177 c.c., e dà luogo a responsabilità oggettiva del custode; questi può andare esente solo provando che il danno deriva da fatto a lui non imputabile, caso fortuito o forza maggiore. La rilevabilità d’ufficio del concorso di colpa del creditore, ex art. 1227 c.c., non elude il divieto di nova in appello quando i relativi fatti costitutivi non siano stati allegati in primo grado.
Il Fatto
La società committente di un subappalto per la riparazione di un autocarro di proprietà comunale convenne in giudizio la subappaltatrice, chiedendone la condanna a manlevarla dalle conseguenze della sentenza che l’aveva dichiarata responsabile verso l’ente proprietario per la distruzione del mezzo, avvenuta a seguito di un incendio.
La subappaltatrice eccepì l’inammissibilità della domanda per mancata chiamata in causa nel primo giudizio e contestò la propria responsabilità, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in garanzia il Comune. Il Tribunale accolse la domanda di manleva, e la Corte d’appello rigettò il gravame, condannando la subappaltatrice a manlevare la committente. Avverso la sentenza d’appello, la subappaltatrice propose ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo, con cui si denunciava la violazione dei principi sul simultaneus processus. Ha chiarito che il convenuto non è obbligato, pena l’inammissibilità della domanda successivamente coltivata, a chiamare in causa il proprio garante improprio, potendo tale obbligo derivare solo da una pattuizione tra le parti a pena di decadenza. La domanda di manleva, condizionata all’accoglimento definitivo delle domande del Comune, non è preclusa e non determina alcun rischio di contrasto di giudicati, vertendo su un rapporto contrattuale diverso, il subappalto, rispetto all’appalto oggetto dell’altro giudizio.
Quanto alla responsabilità per la distruzione del mezzo, la Corte ha ribadito che l’obbligo di consegnare una cosa ha come effetto naturale quello di custodirla e che la responsabilità del custode è di natura oggettiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per doppia conforme in fatto e perché, sotto il velo della violazione di legge, tendeva a una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità.
Il terzo motivo è stato infine dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non avendo la ricorrente precisato dove e quando avesse allegato in primo grado i fatti a sostegno del preteso concorso di colpa. La Corte ha distinto la rilevabilità d’ufficio del concorso di colpa del creditore dal divieto di proporre nuove domande in appello, rilevando che il tema non poteva entrare nel giudizio di secondo grado se i fatti costitutivi non erano stati dedotti nel giudizio di prime cure.
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Nota della Redazione
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