Responsabilità dell’avvocato e doppia conforme: inammissibile il vizio di omesso esame (Cass. civ. Sez. III n. 9725 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non è deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. quando la sentenza di appello si fondi sui medesimi fatti posti a sostegno della decisione di primo grado. L’art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ. inibisce la censura in caso di doppia conforme: la parte che intenda dedurre tale specifico vizio ha l’onere di dimostrare preventivamente che le due decisioni di merito si fondano su elementi fattuali differenti. Nel giudizio di responsabilità professionale dell’avvocato, la valutazione causale dell’omissione difensiva va condotta ex ante, ma la relativa censura, se investe profili fattuali, non può essere prospettata come nullità della motivazione. Le omissioni del difensore sanate con l’impugnazione e con la deduzione in appello della prova non ammessa in primo grado non integrano di per sé il nesso causale con l’esito sfavorevole della lite.

Il Fatto

Il ricorrente aveva conferito a un avvocato l’incarico di difenderlo in un giudizio civile risarcitorio originato dall’esplosione di una bombola di gas. Il giudizio di merito si era concluso sfavorevolmente, con rigetto della domanda attorea e condanna del cliente al risarcimento in favore di soggetti terzi.

Assunta la soccombenza, il cliente ha citato in giudizio il professionista davanti al Tribunale di Pescara, lamentando l’inadempimento contrattuale: la mancata partecipazione all’udienza collegiale, l’omessa indicazione di testimoni, la mancata deduzione del caso fortuito e l’omesso deposito del fascicolo di parte, contenente la consulenza tecnica di parte. Il Tribunale ha escluso ogni responsabilità professionale; la Corte d’appello dell’Aquila ha rigettato l’impugnazione. Il cliente propone quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., censurava l’omesso esame del comportamento ex ante del professionista e la mancata applicazione del giudizio prognostico controfattuale. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, chiarendo che quel vizio è circoscritto all’omessa considerazione di un fatto storico discusso tra le parti e non è deducibile in caso di doppia conforme. L’art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ. impone alla parte l’onere di dimostrare che le due decisioni di merito poggiano su elementi fattuali differenti: onere rimasto inadempiuto.

Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 1176, 2043 e 2236 cod. civ., contestando la collocazione temporale dell’omesso deposito del fascicolo. La Corte ha respinto la censura come infondata: pur riconoscendo l’equivoca formulazione letterale della sentenza impugnata, ha ritenuto la motivazione chiara e ragionevole. La Corte territoriale aveva dato atto che il giudice dell’appello, nel giudizio sull’esplosione, aveva già valutato la consulenza tecnica di parte ritenendola irrilevante sotto il profilo probatorio. Il nesso eziologico tra l’omissione e l’esito sfavorevole risultava quindi escluso.

Il terzo motivo riproponeva l’omessa valutazione di fatti storici decisivi — l’omesso deposito del fascicolo, l’omessa comparsa conclusionale e la mancata indicazione di un teste — che avrebbero dovuto essere esaminati nel loro complesso e non in maniera atomistica. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per le stesse ragioni del primo motivo, rilevando che il giudice di appello aveva comunque preso in esame tutti gli elementi indicati, escludendo la responsabilità del difensore.

Il quarto motivo deduceva la nullità della sentenza per contraddittorietà e illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale applicato il criterio del “più probabile che non” con valutazione ex post. La censura è stata dichiarata inammissibile perché generica e perché investe profili fattuali, non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha sottolineato che le omissioni del difensore erano state sanate con la proposizione dell’appello, nel quale erano stati dedotti il teste non indicato in primo grado, la consulenza di parte e il fascicolo, e che la decisione negativa era stata adottata per ragioni del tutto diverse dalle condotte omissive.

Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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