Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 432 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notifica del titolo stesso. Il giudice ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato e, per il caso di inutile decorso del termine assegnato, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione resistente, il cui incarico deve ritenersi onnicomprensivo e quindi non retribuito. La disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettata per l’esecuzione dei decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Fatto

Alcuni docenti hanno agito davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, già passata in giudicato. Con quel provvedimento il giudice ordinario aveva accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici indicati, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al relativo pagamento, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Poiché l’amministrazione non aveva dato seguito spontaneo al titolo, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza. La questione riguarda le modalità dell’esecuzione e l’individuazione del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di ulteriore inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, dalla documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.. Il passaggio in giudicato della sentenza azionata risulta da attestazione depositata, e la parte ha provato l’inutile decorso del termine di novanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.

Il ricorso è quindi accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze accertate, in osservanza del dispositivo del titolo.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, il Collegio nomina commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, per provvedere in via sostitutiva in un ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso è negato perché, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama sul punto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti Pinto, ritenendola applicabile per analogia alle altre condanne pecuniarie, con richiamo a una serie di precedenti conformi.

Il Collegio precisa che l’incarico di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T.; che ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese di lite, liquidate secondo i minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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