Responsabilità banca per promotore finanziario: onere probatorio e insindacabilità del merito (Cass. civ. Sez. III n. 17903 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità per l’illecita appropriazione di somme da parte del promotore finanziario, l’onere della prova che grava sul cliente varia a seconda del soggetto convenuto. Nei confronti dell’intermediario non rileva né una condotta processuale esplicitamente ammissiva del promotore, né un comportamento qualificabile come ficta confessio: occorre provare l’effettiva consegna del denaro al promotore per l’effettuazione di operazioni rientranti nel campo di operatività del rapporto tra questi e l’intermediario. Non sussiste giudicato riflesso tra coobbligati solidali, poiché l’obbligazione solidale dà luogo a rapporti distinti, sia pure connessi, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della pronuncia relativa a un condebitore resta insensibile alla riforma delle decisioni inerenti agli altri. La sentenza di c.d. patteggiamento ha valenza meramente indiziaria, liberamente valutabile dal giudice di merito.
Il Fatto
Quattro clienti convenivano in giudizio una banca e un promotore finanziario di essa, assumendo di essere stati vittime di illeciti commessi dal secondo nella propria qualità, consistenti nella indebita appropriazione di somme versategli. Domandavano la condanna solidale al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, negando ogni concorso colposo dei danneggiati ed escludendo gli importi prescritti. La Corte d’appello riformava, rilevando il passaggio in giudicato della posizione del promotore e l’insufficienza del quadro probatorio verso l’intermediario. I clienti ricorrevano per cassazione con quattro motivi; la banca resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
I motivi principali, esaminati congiuntamente per connessione, sono dichiarati inammissibili. Il punto di partenza è la ripartizione dell’onere della prova: la Suprema Corte richiama la stabile nomofilachia e in particolare Cass., 14/12/2018, n. 32514, § 39, ribadendo che, nei confronti dell’intermediario, non può ritenersi rilevante né la condotta processuale ammissiva del promotore né la ficta confessio conseguente alla mancata risposta all’interrogatorio.
È esclusa la configurabilità di un giudicato riflesso: non viene in rilievo un diritto giuridicamente dipendente in rapporto di pregiudizialità, bensì un distinto accertamento verso soggetti diversi, pur convenuti nel medesimo giudizio, in posizioni scindibili perché di pretesa obbligazione solidale. Le condotte processuali di una parte non possono riflettersi sull’altra. La conclusione è coerente con il principio per cui l’obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un’unica prestazione, dà luogo a rapporti giuridici distinti: la mancata impugnazione di un coobbligato comporta il passaggio in giudicato della pronuncia esclusivamente nei suoi confronti, insensibile all’eventuale riforma delle decisioni inerenti agli altri (Cass., 08/10/2018, n. 24728).
Quanto alla sentenza di patteggiamento, la Corte ne conferma la valenza meramente indiziaria: essa è stata valutata unitamente alle altre risultanze di plurimo segno ritenuto contrario, compresa la perizia grafologica officiosa che aveva concluso per l’apocrifia delle sottoscrizioni. Si osserva, altresì, che quella pronuncia penale era l’esito di una considerazione cumulativa riferita a molte più posizioni e fatti.
I documenti richiamati sono stati singolarmente esaminati dalla Corte distrettuale, e i motivi non si misurano con le ragioni decisive volte a sottolineare le carenze di prova, la mancanza degli estremi degli assegni, la mancata dimostrazione degli incassi. Le censure finiscono così per risolversi nella richiesta di un diverso apprezzamento del materiale istruttorio, riservato al giudice di merito: è insindacabile in sede di legittimità il “peso probatorio” attribuito alle prove, ove il giudizio sia logicamente motivato (da Cass., 08/08/2019, n. 21187 a Cass., 23/04/2024, n. 10956). Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Nota della Redazione
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