Responsabilità del difensore e difetto di antigiuridicità del danno da provvisionale restituita (Cass. civ. Sez. III n. 17900 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, non è configurabile l’antigiuridicità del danno che consista in una posta risarcitoria non conseguita dal difensore e giudizialmente accertata come non spettante all’assistito. La censura che si limiti a censurare il profilo della diligenza, senza misurarsi compiutamente con la ragione decisoria fondata sul difetto di antigiuridicità e sull’assenza di prova del danno, è inammissibile per difetto di specificità. Il documento prodotto nel giudizio di legittimità senza localizzazione nel ricorso non può fondare il motivo, non essendo deducibile il mancato esame del documento stesso oltre le preclusioni processuali.
Il Fatto
La ricorrente aveva conferito mandato a un avvocato per convenire in giudizio una società di trasporto marittimo e ottenere il risarcimento dei danni da un infortunio occorso in sede di imbarco. Il giudice istruttore aveva ingiunto alla convenuta il pagamento di una provvisionale, che il difensore aveva riferito comprensiva dei propri onorari, trattenendone la quota corrispondente.
Espletata una consulenza medico-legale che ridimensionava il danno, e raggiunto un accordo con il difensore della controparte per l’abbandono della causa, il legale aveva invece riassunto il giudizio, conclusosi con la condanna alla restituzione di parte della provvisionale. La ricorrente ha quindi agito per la responsabilità professionale del difensore, domandando la condanna al pagamento della differenza restituita. Il Tribunale ha respinto la domanda e la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia; di qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esamina l’istanza di decisione con contestuale rimessione in termini. Non risulta prova del tempestivo deposito: la documentazione telematica allegata alla richiesta non è completa di allegati leggibili e la Cancelleria, pur confermando i depositi di fine ottobre 2024, non ha potuto attestare che comprendessero gli atti indicati, essendo stati rifiutati per mancata corretta indicazione del numero di fascicolo di abbinamento.
Nel merito il motivo è comunque inammissibile per ragioni coerenti con la proposta di definizione anticipata. La censura non si misura compiutamente con la ragione decisoria concernente il difetto di antigiuridicità del preteso danno, commisurato a una posta risarcitoria che il difensore non aveva ottenuto, ma che il giudice di merito aveva accertato come non spettante all’assistito.
La ricorrente incentra le proprie argomentazioni sul contenuto di diligenza della prestazione, indicandone il necessario indirizzo a favore dell’assistito, senza confrontarsi in modo esplicito e puntuale con l’obiettata ingiustizia ostativa della corrispondente posta risarcitoria pretesa. Né emerge una specifica prospettazione ricostruttiva — per cui sarebbe venuta in rilievo una posta divenuta legittimamente esigibile per un sotteso accordo transattivo — trattandosi di un diverso accertamento fattuale estraneo al giudizio di legittimità.
Quanto alla prova del danno-conseguenza, la ricorrente deduce di aver prodotto il decreto ingiuntivo restitutorio ottenuto dalla compagnia di assicurazione della convenuta. Il documento è rinvenibile tra gli allegati, ma senza localizzazione nel ricorso, secondo il principio di Sezioni Unite n. 34469 del 2019; parimenti non è localizzato né rinvenibile il verbale d’udienza con cui sarebbe stato prodotto. Il mancato esame non è comunque deducibile per la preclusione già prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., e ora dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.
La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, oltre alle statuizioni ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., di cui riconosce i presupposti in linea con Sezioni Unite n. 38540 del 2023 e Sezioni Unite n. 36069 del 2023, con distrazione delle spese in favore del difensore del controricorrente.
Nota della Redazione
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