Responsabilità della commissione di gara per offerta irregolare non esclusa (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La commissione giudicatrice di una gara pubblica risponde a titolo di colpa grave del danno erariale indiretto subito dall’ente locale quando, omettendo ogni seria verifica dell’offerta, non rileva le incongruenze della stessa rispetto alla lex specialis e non propone al R.U.P. l’esclusione del concorrente. Il danno è costituito tanto dalle spese di lite rifuse al concorrente pretermesso in esecuzione della sentenza del giudice amministrativo, quanto dalle spese sostenute dall’ente per la propria difesa in un giudizio la cui soccombenza era ex ante ragionevolmente prevedibile. La condotta gravemente colposa sussiste sia quando l’attività è stata svolta nel modo dedotto in via difensiva, per inescusabile imprudenza, sia quando dagli atti emerge la totale superficialità dell’esame della documentazione di gara. Il diritto di difesa in giudizio non è recessivo rispetto all’ipotesi di annullamento in autotutela degli atti impugnati.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla procedura aperta indetta da una centrale unica di committenza consortile per l’affidamento, per conto di un Comune, della gestione dei servizi integrati di assistenza e ausiliari presso una casa di riposo comunale. All’esito della gara risultava aggiudicataria un’impresa, mentre la seconda classificata proponeva ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia, che con la sentenza n. 38/2019 accoglieva la domanda e annullava l’aggiudicazione, nella parte in cui non era stata disposta l’esclusione della controinteressata.

A seguito della soccombenza, il Comune pagava complessivamente euro 33.723,28, di cui euro 13.295,60 a titolo di rifusione delle spese legali al concorrente vittorioso ed euro 20.427,68 per il proprio patrocinio. La Procura regionale della Corte dei conti citava in giudizio i componenti della commissione, i due R.U.P. e il segretario comunale, contestando loro il danno erariale indiretto per colpa grave.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio il pubblico ministero contabile ha dichiarato di rinunciare agli atti del processo nei confronti dei R.U.P. e del segretario comunale, con accettazione senza riserve degli interessati. In applicazione dell’art. 110 c.g.c., il Collegio ha dichiarato l’estinzione del processo nei loro confronti e il non luogo a provvedere sulle spese, proseguendo il giudizio solo respecto alle componenti della commissione di gara.

L’eccezione di nullità della citazione, per mancata specificazione della quota di danno ascritta a ciascun convenuto, è stata ritenuta superata nei fatti. Il pubblico ministero aveva precisato in udienza che la domanda complessiva andava ripartita in parti uguali tra le tre convenute rimaste, con concessione di termine per replicare e successivo deposito di osservazioni. L’eventuale integrazione della domanda risultava, quindi, già assorbita.

Nel merito, la Corte ha ricostruito le criticità dell’offerta dell’aggiudicataria, come accertate dal giudice amministrativo. Il piano di lavoro indicava un monte ore inferiore al minimo di 12.449 ore annue richiesto dal capitolato per il servizio di cura dell’ambiente di vita e gestione dell’abbigliamento; l’offerta tecnica non menzionava il servizio guardaroba; il monte ore delle pulizie straordinarie non era computato nell’offerta economica, in violazione del disciplinare di gara.

Le controdeduzioni difensive, secondo cui il monte ore del guardaroba sarebbe stato ricavabile per differenza e le pulizie straordinarie sarebbero state incluse nel canone, non sono state condivise. La lex specialis imponeva, a pena di esclusione, offerte prive di incongruenze. Dalla lettura dei verbali di gara emerge che la commissione annotò per ogni elemento “nessun elemento di criticità”, senza cogliere alcuna irregolarità.

La condotta è stata qualificata gravemente colposa: se eseguita secondo la linea difensiva, configura inescusabile imprudenza, avendo esposto l’ente al rischio quasi certo di soccombenza; se svolta come emerge dai verbali, integra inescusabile negligenza per l’esame estremamente superficiale della documentazione. Anche la quota relativa alle spese di difesa è stata ricondotta causalmente alla condotta delle convenute, poiché il diritto di difesa non recede rispetto all’annullamento in autotutela. Le convenute sono state quindi condannate ciascuna per un terzo del danno complessivo, oltre rivalutazione e interessi, e in solido alle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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